Cassazione Penale, Sentenza n. 4801/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Trento (15/06/2021) che aveva rigettato il riesame richiesto ai sensi dell'art. 309 c.p.p. e confermato la misura cautelare (inizialmente carcere, poi arresti domiciliari) contestando a Schina la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) collegata a locali 'ndranghetiste trentine e a un "gruppo romano". Il ricorrente denunciava insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, l'assenza di elementi idonei a dimostrare il collegamento strutturale e funzionale tra il gruppo romano e la locale trentina, la mancanza di prove sul ruolo concreto attribuito allo Schina e l'assenza di elementi che mostrassero la manifestazione esterna del cd. "metodo mafioso" (intimidazione, assoggettamento, omertà).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo pienamente fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. I giudici hanno rilevato gravi lacune e contraddizioni nella ricostruzione operata dal Tribunale di rinvio: mancata chiarificazione del rapporto fra il gruppo romano e la locale trentina, indeterminatezza del ruolo concreto dello Schina, assenza di accertamenti sugli elementi essenziali per qualificare la fattispecie di stampo mafioso (fama/prestigio autonomo del sodalizio, capacità intimidatoria percepita e assoggettamento nel territorio), e persistenza di una motivazione che si limita a elencare captazioni senza collegarle logicamente a un apporto causale dello Schina all'organizzazione. Considerata l'impossibilità di rimediare alle carenze con un diverso percorso argomentativo in sede di rinvio e la mancanza nel compendio probatorio di elementi idonei a sostenere la misura, la Corte ha annullato senza rinvio e disposto la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con ordine di immediata liberazione, salvo che lo Schina sia detenuto per altro titolo. La sentenza contiene, altresì, precisazioni sui limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può riesaminare il fatto nel merito ma verifica la congruità logica e giuridica della motivazione dell'atto impugnato.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che prevede il riesame delle misure cautelari; qui è il titolo del ricorso che ha portato all'ordinanza impugnata.
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte richiama i criteri essenziali per la sua configurazione (fama e prestigio autonomi del sodalizio, capacità intimidatoria concreta e percepita, assoggettamento/omertà nel territorio) e sottolinea che tali elementi devono emergere con argomentazione logica e collegata agli indizi raccolti.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Limite del sindacato della Cassazione su motivi di "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione: la Corte di legittimità controlla la congruità logica e giuridica della motivazione, non rientra nel merito dei fatti.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli adempimenti successivi alla decisione (comunicazione al Procuratore generale in sede), applicata per l'inoltro delle relative informazioni di competenza.
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice del fatto: interviene solo per verificare che la motivazione del provvedimento cautelare sia logicamente e giuridicamente congrua e non manifestamente illogica.
- Dopo un annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio ha ampia autonomia nel ricostruire i fatti e può integrare il compendio probatorio, ma non può riproporre la stessa motivazione già censurata dalla Cassazione; il giudice di rinvio deve risolvere espressamente i punti indicati dalla Corte di legittimità.
- Per la configurazione dell'art. 416-bis c.p. non è sufficiente la mera contiguità o l'episodico collegamento con un associato: è necessario dimostrare elementi che attestino l'autonomia e la fama criminale del sodalizio, la capacità intimidatoria concreta e percepita e l'effetto di assoggettamento/omertà nel territorio di riferimento.
- Il collegamento geografico o la delocalizzazione di un gruppo (es. "gruppo romano") non possono da soli giustificare la partecipazione a una locale mafiosa; deve emergere il ruolo strutturale e il contributo causale dell'indagato alla organizzazione centrale o alla sua operatività.
- Se le lacune motivazionali e probatorie sono tali da non poter essere superate con un diverso percorso argomentativo in sede di rinvio, la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio e l'immediata cessazione della misura cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4623/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →