Sentenza del 22/12/2015 n. 2506 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - Divergenza tra la sede legale e quella effettiva - Equiparazione tra le due sedi - Possibilità PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - Persona addetta alla sede - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e persona giuridica - Necessità - Esclusione - Incarico provvisorio e precario - Sufficienza - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione effettuata presso la sede sociale di una persona giuridica, in particolare quando la sede legale non coincide con quella effettiva e quando l'atto sia stato consegnato a una persona presente presso la sede. Si contestava, inoltre, se il consegnatario dovesse necessariamente essere un dipendente subordinato della società. La decisione afferma che la sede legale e quella effettiva possono essere equiparate ai fini della notificazione e che la legittimazione del consegnatario si presume dalla sua presenza presso la sede e dall'accettazione dell'atto, come risultanti dalla relata dell'ufficiale notificatore.
La decisione
La notificazione è ritenuta valida quando viene eseguita presso la sede sociale e l'atto viene accettato da una persona presente in quel luogo. Non è necessario dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: è sufficiente un rapporto con la persona giuridica, anche derivante da un incarico provvisorio, precario o limitato alla ricezione della corrispondenza. Spetta al destinatario fornire la prova contraria rispetto alla presunzione risultante dalla relata di notifica.
Norme richiamate
Norme del codice di procedura civile sulla notificazione alle persone giuridiche
La notificazione presso la sede della persona giuridica è valida se l'atto viene consegnato a una persona presente in sede e disponibile a riceverlo, senza che sia indispensabile un rapporto di lavoro subordinato.
Principio dell'onere della prova contraria
La relata dell'ufficiale notificatore, attestando la presenza del consegnatario presso la sede e l'accettazione dell'atto, fa presumere la legittimazione alla ricezione. Spetta al destinatario dimostrare l'eventuale estraneità del consegnatario o l'irregolarità della notificazione.
Massime di principio
- Per le notificazioni alle persone giuridiche, la consegna presso la sede sociale è normalmente idonea a perfezionare la notificazione anche se il consegnatario non è un dipendente della società.
- La presenza del consegnatario presso la sede e l'accettazione dell'atto, se riportate nella relata, fanno presumere la sua legittimazione a ricevere la notificazione.
- Il rapporto con la persona giuridica può consistere anche in un incarico temporaneo, occasionale o precario di ricezione della corrispondenza.
- Chi contesta la validità della notificazione deve fornire una prova concreta dell'assenza di rapporto con la società o dell'inaffidabilità della consegna; la mera contestazione non è sufficiente.
- La notificazione può essere valida anche quando viene effettuata presso la sede effettiva, purché il luogo sia concretamente riconducibile all'attività della persona giuridica e la consegna sia documentata nella relata.
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