Sentenza del 28/03/2022 n. 1468 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici-Imu - Aree fabbricabili - Piano regolatore - Edificabilità - Verde pubblico attrezzato. Al fine di individuare la natura giuridica di un terreno dunque (se "terreno agricolo" o "area fabbricabile") occorre anche considerare che l'inserimento di un terreno nel Piano regolatore Comunale tra le aree fabbricabili determina una aspettativa di edificabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della natura del terreno ai fini Ici/IMU: il contribuente sostiene che il suolo debba essere considerato terreno agricolo o, comunque, non edificabile; l'ente impositore lo ha inserito tra le aree fabbricabili in base al Piano regolatore comunale o alla sua valutazione urbanistica
La decisione
la Sentenza chiarisce che l'inserimento di un terreno nel Piano regolatore tra le aree fabbricabili costituisce un'aspettativa di edificabilità e non la immediata equiparazione fiscale a terreno edificabile. Ciò comporta che il terreno non è automaticamente soggetto al regime tipico dei suoli edificabili: deve essere invece valutata concretamente la effettiva attualità e potenzialità dell'edificabilità. Tuttavia, se il Piano regolatore destina espressamente l'area a 'verde pubblico attrezzato', tale prescrizione urbanistica sottrae al privato la facoltà di trasformazione edificatoria e quindi esclude la natura edificabile dell'area
Norme richiamate
d.lgs. 504/92 art.5
norma di riferimento sulla tassazione dei terreni; la sentenza usa il principio per distinguere i regimi fiscali dei terreni agricoli rispetto a quelli potenzialmente edificabili, richiedendo una valutazione concreta del valore venale quando l'edificabilità è solo un'aspettativa
d.l. 223/06 art.36 comma 2
norma intervenuta in materia di imposizione locale; la pronuncia la richiama per definire i criteri applicativi e per sottolineare che la classificazione fiscale non può prescindere dalla effettiva possibilità di edificazione
Cass. 25672/2008 e Cass. 25506/2006
Cass. 25672/2008; Cass. 25506/2006
giurisprudenza richiamata a supporto del principio che l'iscrizione nel PRG crea una mera aspettativa di edificabilità e che le destinazioni urbanistiche (es. verde pubblico attrezzato) che sottraggono al privato il potere edificatorio incidono sulla natura giuridica e fiscale del suolo
Massime di principio
- L'inserimento di un'area nel Piano regolatore tra le aree fabbricabili crea solo un'aspettativa di edificabilità e non la imediata equiparazione fiscale a terreno edificabile.
- Per la determinazione fiscale è necessaria una valutazione concreta e fattuale della attualità e potenzialità dell'edificabilità (accessibilità delle opere, vincoli urbanistici, tempi e probabilità di attuazione), non una decisione automatica basata sulla sola classificazione PRG.
- La perdita dello status di inedificabilità apre la possibilità di valutare il terreno come suscettibile di trasformazione, con possibile incremento del valore venale; tuttavia questo aumento va accertato caso per caso.
- Se il PRG destina l'area a verde pubblico attrezzato o ad altre destinazioni di fruizione pubblica che escludono la facoltà privata di edificare, l'area non può essere considerata edificabile ai fini fiscali.
- In contenzioso il contribuente può ottenere un trattamento fiscale più favorevole dimostrando vincoli urbanistici o la concreta impossibilità per il privato di esercitare il diritto edificatorio; l'ente impositore deve dimostrare la reale attualità dell'edificabilità per assoggettare il terreno al regime dei suoli edificabili.
- È essenziale considerare sia la normativa urbanistica comunale sia la prassi e i fatti concreti (permessi, lottizzazioni, infrastrutture) per una corretta qualificazione e valutazione fiscale del terreno.
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