Sentenza del 28/03/2022 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Udine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha ritenuto che il trust bbbbb fosse una mera interposizione e ha imputato alla società di fatto costituita dalle sig.re ccccc e aaaaa il reddito di impresa dell'anno 2015 pari a euro 95.589,00 (derivante dalla verifica sul conferimento dell'attività della ddddd s.n.c. al trust) e ha contestato altresì l'omessa dichiarazione di reddito da partecipazione pari a euro 47.871,00. L'Ufficio ha fondato l'accertamento su elementi tratti dall'atto istitutivo del trust e dai successivi atti di gestione (durata, poteri del trustee e del guardiano, designazione dei beneficiari, revoca e nomina dei trustee/guardiani, controllo dei beni e gestione continuata dell'attività) ritenendo che il trust fosse stato creato per creare uno schermo fiscale. Le istanti hanno lamentato carenza di motivazione nell'avviso e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Commissione ha accolto i ricorsi riuniti. Ha rilevato che si trattava di trust opaco e che, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza amministrativa, il reddito del trust opaco è soggetto ad IRES in capo allo stesso e le attribuzioni ai beneficiari non determinano imposizione aggiuntiva in capo a questi. Non sussistono elementi sufficienti per affermare l'esistenza di una società di fatto alle spalle del trust né per dimostrare l'abuso del diritto; l'abuso del diritto, in ogni caso, non è stato contestato nei termini e con le modalità previste dall'art. 10-bis della legge n. 212/2000 (mancato rispetto delle procedure di contraddittorio specifiche). Per tali ragioni gli atti impositivi sono stati annullati e le spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 73 TUIR (D.P.R. 917/1986)
lettere b), c) e d) e comma 2 modificato dalla Finanziaria 2007
Il trust è annoverato tra i soggetti passivi IRES; se i beneficiari sono individuati il reddito è imputato per trasparenza ai beneficiari, altrimenti il trust opaco è tassato direttamente con IRES.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), comma 74
modifica all'art. 73 del TUIR
Ha introdotto nel TUIR la disciplina del trust tra i soggetti passivi IRES e ha chiarito l'imputazione per trasparenza del reddito ai beneficiari se individuati.
art. 44 e art. 45 TUIR
articoli relativi alla classificazione dei redditi
I redditi imputati per trasparenza possono essere classificati come redditi di capitale o secondo le categorie previste dal TUIR a seconda della natura della partecipazione e del beneficiario.
art. 13 D.P.R. 600/1973
obbligo di tenuta delle scritture contabili
La Finanziaria 2007 ha inserito il trust tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali.
art. 2645-ter codice civile (introdotto dal D.L. 273/2005)
norma sulla trascrivibilità degli atti che costituiscono vincolo di destinazione
Ha favorito il riconoscimento giuridico del trust nel nostro ordinamento e la possibilità di trascrivere atti che costituiscono vincolo di destinazione.
art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
commi 4, 6, 7, 8 (procedura abuso del diritto e contraddittorio)
L'accertamento basato su presunto abuso del diritto richiede specifica contestazione e rispetto delle procedure di contraddittorio previste dalla norma; nel caso di specie l'Ufficio non ha osservato le modalità prescritte.
Circolari e documenti dell'Agenzia delle Entrate
circ. 48/E/2007, ris. 425/E/2008, circ. 61/E/2010
Forniscono criteri operativi per distinguere trust opaco e trust trasparente: il trust è opaco quando il trustee ha potere discrezionale sulle attribuzioni e i beneficiari non vantano un diritto soggettivo ai frutti; è trasparente quando l'attribuzione è dovuta e i beneficiari hanno un diritto soggettivo.
Massime di principio
- Il trust opaco è tassato direttamente in capo al trust con IRES; le successive distribuzioni ai beneficiari non costituiscono automaticamente reddito imponibile per questi ultimi.
- Il trust trasparente comporta l'imputazione del reddito direttamente ai beneficiari e la loro tassazione secondo le regole del TUIR; la qualificazione opaco/trasparente dipende dal potere discrezionale del trustee rispetto all'attribuzione dei frutti.
- La semplice circostanza che la costituzione di un trust determini un risparmio d'imposta non basta a legittimare un accertamento: la scelta di utilizzare strumenti giuridici leciti è consentita, salvo che si configuri un abuso del diritto cui deve però seguire la specifica contestazione e il rispetto delle procedure previste dall'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
- Per contestare una societa' di fatto o una mera interposizione l'Amministrazione deve fornire motivazione puntuale e prove della sostanziale continuità di gestione e controllo alla base della società di fatto; accertamenti generici o non sufficientemente motivati possono essere annullati.
- Quando l'Ufficio invoca l'abuso del diritto deve instaurare il contraddittorio specifico previsto dalla norma; la mancata attivazione di tale procedura può rendere illegittimo l'atto impositivo.
- La documentazione contrattuale del trust (atto istitutivo, nomine di trustee e guardiano, patti relativi ai beneficiari e ai poteri di attribuzione dei frutti) è centrale per la qualificazione fiscale e per la difesa del contribuente.
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