Sentenza del 28/03/2022 n. 2907 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa all'imposta di registro dovuta per la risoluzione per mutuo consenso di un contratto di compravendita immobiliare stipulato il 18.04.2016 e risolto con atto notarile del 13.10.2016. L'Ufficio aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale (ai sensi dell'art.28 c.2 d.P.R. n.131/86), mentre la contribuente sosteneva che la risoluzione dovesse essere assoggettata all'imposta in misura fissa. La questione centrale è dunque l'applicabilità dell'art.28, comma 1 (imposta fissa se la risoluzione dipende da clausola o condizione o da patto autonomo stipulato entro il secondo giorno) ovvero del comma 2 (imposta proporzionale nelle altre ipotesi) alla risoluzione per mutuo consenso.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo: la risoluzione per mutuo consenso di una compravendita immobiliare, in mancanza di clausola o patto autonomo entro il secondo giorno, è assoggettata all'imposta proporzionale ai sensi dell'art.28, comma 2, d.P.R. n.131/86. La decisione si è richiamata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n.24506/2018) e ha escluso l'applicazione dell'imposta in misura fissa. Il ricorso originario della contribuente è stato quindi rigettato; le spese di lite sono compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n.131/1986, art. 28
Il comma 1 prevede imposta fissa se la risoluzione dipende da clausola o condizione espressa o da patto autonomo stipulato entro il secondo giorno; il comma 2 dispone che nelle altre ipotesi l'imposta è dovuta in misura proporzionale considerando eventuale corrispettivo come maggiorazione. La CTR ha interpretato l'art.28 nel senso che la risoluzione per mutuo dissenso – in assenza delle condizioni del comma 1 – è soggetta a imposta proporzionale.
Tariffa allegata al d.P.R. n.131/1986, parte prima, art. 8
lett. e) (risoluzione giudiziale)
Richiamata per distinzione: l'art.8 disciplina la risoluzione giudiziale con imposta in misura fissa, ma non è applicabile alla risoluzione per mutuo dissenso, che ha natura e presupposti diversi.
Cass. Civ. ord. n.24506/2018
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la risoluzione per mutuo dissenso è assoggettata all'imposta proporzionale ai sensi dell'art.28 comma 2, in quanto determina un nuovo passaggio di ricchezza e non rientra nell'ipotesi di imposta fissa prevista dal comma 1.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n.20E del 14.02.2014
Citata dalle parti; rappresenta un precedente amministrativo/rilevante sul tema, ma la decisione giudiziale si è fondata primariamente sull'interpretazione normativa e sulla Cassazione.
Massime di principio
- La risoluzione del contratto per mutuo consenso di una compravendita immobiliare, se non derivante da clausola risolutiva espressa o da patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla conclusione, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale (art.28 c.2 d.P.R.131/1986).
- L'imposta in misura fissa si applica solo se la risoluzione trova la sua fonte nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art.28 (clausola/condizione nel contratto o patto autonomo nei termini), quindi per ottenere la tassazione fissa è necessario dimostrare l'esistenza di tali presupposti.
- La risoluzione giudiziale è distinta dalla risoluzione per mutuo consenso e può essere assoggettata a diversa disciplina fiscale (art.8 Tariffa), perciò è fondamentale qualificare correttamente la natura della risoluzione (consensuale vs giudiziale).
- Quando la risoluzione comporta il pagamento di un corrispettivo, tale importo va considerato ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale come maggiorazione delle prestazioni soggette a tassazione.
- In casi simili è opportuno documentare e, se si vuole beneficiare dell'imposta fissa, inserire nel contratto originario o concordare entro i termini previsti una clausola/patto risolutivo esplicito; in assenza di ciò, prepararsi all'applicazione dell'imposta proporzionale e valutare la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n.24506/2018) prima di proporre ricorsi.
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