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Sentenza

Sentenza del 28/03/2022 n. 1470 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Sanatoria atti invalidi- Conoscibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

si discuteva se atti amministrativi tributari viziati formalmente possano considerarsi "sanati" quando il destinatario ne abbia comunque preso conoscenza: la questione verte sulla applicabilità, per analogia, del principio di sanatoria previsto dall'art. 156, comma 3, c.p.c. (relativo agli atti processuali) agli atti impositivi tributari, nonostante questi ultimi siano atti sostanziali e non processuali, atteso che tali atti enunciano le ragioni della pretesa tributaria

La decisione

la Corte ha ritenuto che sussiste la sanatoria degli atti invalidi quando è stato raggiunto lo scopo della loro conoscenza da parte del destinatario; tale principio, pur previsto espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, comma 3, c.p.c., trova applicazione per analogia anche agli atti di imposizione tributaria in quanto attraverso di essi l'Amministrazione finanziaria comunica le ragioni della pretesa tributaria. Ne consegue che il difetto formale è efficacemente 'sanato' se il destinatario ha effettivamente ricevuto e compreso il contenuto e la finalità dell'atto

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/73, art. 60

    richiamato come riferimento normativo per la disciplina delle notificazioni e degli effetti degli atti tributari; la pronuncia utilizza il quadro normativo per valorizzare l'effetto conoscitivo degli atti di imposizione

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    norma processuale che prevede la sanatoria degli atti processuali quando sia raggiunto lo scopo della conoscenza; la Corte la assume per analogia applicabile agli atti amministrativi tributari, in quanto l'elemento essenziale è l'effettiva conoscenza del contenuto e delle ragioni dell'atto

Massime di principio

  • La sanatoria per conoscibilità opera quando il destinatario ha effettivamente conosciuto il contenuto e la finalità dell'atto: in tal caso vizi formali che riguardano la notificazione o la forma sono considerati eliminati dalla conoscenza stessa
  • Il principio, pur nato in ambito processuale (art. 156 c.p.c.), può essere esteso per analogia agli atti amministrativi e agli atti tributari, poiché anche questi enunciano le ragioni della pretesa ed il loro effetto essenziale è informativo verso il destinatario
  • Spetta all'Amministrazione provare (o al giudice valutare) che la conoscenza effettiva è avvenuta: documenti, comportamenti del destinatario (es. pagamento, risposte, atti difensivi) e altre evidenze possono dimostrare che lo scopo della notificazione è stato raggiunto
  • La sanatoria per conoscibilità non opera per vizi che comportano nullità assoluta non sanabile e per quelli espressamente esclusi dalla legge; occorre distinguere tra vizi formali sanabili tramite conoscenza e vizi sostanziali che incidono sul merito legittimante l'annullamento
  • Nelle ipotesi tributarie, l'applicazione del principio implica che i termini di decadenza e di impugnazione possano iniziare a decorrere dalla effettiva conoscenza dell'atto, non necessariamente dalla perfezione formale della notificazione
  • Per limitare rischi processuali, il contribuente che contesta la efficacia della notificazione dovrebbe tempestivamente dedurre l'assenza di conoscenza e fornire elementi in contrario; analogamente l'Amministrazione dovrebbe conservare e produrre elementi che attestino la conoscenza (es. ricevute, contatti, azioni conseguenti del destinatario)

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