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Sentenza

Sentenza del 29/03/2022 n. 10030 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che in parte aveva riformato la decisione di primo grado relativa a cartella di pagamento IRAP anno 2004 emessa ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 art. 36-bis. Il ricorso principale (sei motivi) è stato esaminato preliminarmente in ordine alla tempestività: la sentenza impugnata, pubblicata il 12 gennaio 2011 e non notificata, richiedeva che il ricorso per cassazione fosse spedito per notificazione entro il termine computato secondo il previgente art. 327 c.p.c. (termine lungo di un anno maggiorato di 46 giorni per sospensione feriale). La Corte ha calcolato la proroga dovuta alla sospensione legale disposta dal D.L. n. 98/2011 (art. 39, comma 12) dal 6/7/2011 al 30/6/2012, che assorbe la sospensione feriale, con conseguente termine effettivo di scadenza il 1° marzo 2013. Il ricorso era stato spedito per notificazione il 5 aprile 2013, dunque oltre il termine.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito) e in favore di Equitalia Nord S.p.A. (Euro 2.300,00 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge). È stato altresì dato atto della possibile applicazione dell'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Individua la base legale della cartella esattoriale relativa all'IRAP impugnata; nel testo la norma è richiamata per definire l'atto impugnato.

  • Codice di procedura civile

    previgente art. 327 c.p.c., comma 1

    Fissa il termine ordinario 'lungo' per l'impugnazione (un anno) che, applicato ratione temporis, è stato integrato con i giorni dovuti alla sospensione feriale (46 giorni) per determinare il termine finale di impugnazione.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (conv. L. n. 111/2011)

    sospensione dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012

    La sospensione eccezionale dei termini per impugnare assorbe la sospensione feriale; va sommata al termine originario: nel caso ha prorogato il termine fino al 13 gennaio 2013 e, tenuto conto della sospensione feriale residua del 2012, ha portato alla scadenza effettiva del 1° marzo 2013.

  • D.L. 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    forme di trattazione in pubblica udienza

    Richiamata proceduralmente in relazione alla modalità di svolgimento dell'udienza di trattazione del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Riguarda l'ulteriore contributo unificato che può essere richiesto alla ricorrente quando sussistono i presupposti processuali; la Corte ne prende atto e segnala l'eventuale obbligo di versamento.

Massime di principio

  • In procedimenti di impugnazione è cruciale calcolare esattamente i termini tenendo conto sia delle sospensioni ordinarie (sospensione feriale) sia delle sospensioni disposte per legge (es. D.L. n. 98/2011): la sospensione eccezionale può assorbire la sospensione feriale e va sommata al termine ordinario.
  • Se il termine prorogato ricade nel periodo di sospensione feriale residua che non è stata assorbita, occorre aggiungere i giorni della sospensione feriale secondo le regole ordinarie; sbagliare il computo può determinare l'inammissibilità per tardività.
  • La data rilevante per l'avvio del termine può essere la pubblicazione della sentenza quando questa non è stata notificata; verificare sempre se la sentenza è stata notificata o solo pubblicata.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità è consigliabile anticipare l'invio per notificazione e conservare prove della tempestività (spedizione/tracciamento) e, se pertinente, eccepire tempestivamente eventuali errori nel computo delle sospensioni.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità per tardività, la parte soccombente può essere condannata alle spese e a eventuali contributi unificati aggiuntivi; quindi il rischio economico riguarda anche il pagamento di somme per spese e rimborsi.

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