Sentenza del 29/03/2022 n. 10030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che in parte aveva riformato la decisione di primo grado relativa a cartella di pagamento IRAP anno 2004 emessa ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 art. 36-bis. Il ricorso principale (sei motivi) è stato esaminato preliminarmente in ordine alla tempestività: la sentenza impugnata, pubblicata il 12 gennaio 2011 e non notificata, richiedeva che il ricorso per cassazione fosse spedito per notificazione entro il termine computato secondo il previgente art. 327 c.p.c. (termine lungo di un anno maggiorato di 46 giorni per sospensione feriale). La Corte ha calcolato la proroga dovuta alla sospensione legale disposta dal D.L. n. 98/2011 (art. 39, comma 12) dal 6/7/2011 al 30/6/2012, che assorbe la sospensione feriale, con conseguente termine effettivo di scadenza il 1° marzo 2013. Il ricorso era stato spedito per notificazione il 5 aprile 2013, dunque oltre il termine.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito) e in favore di Equitalia Nord S.p.A. (Euro 2.300,00 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge). È stato altresì dato atto della possibile applicazione dell'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973
Individua la base legale della cartella esattoriale relativa all'IRAP impugnata; nel testo la norma è richiamata per definire l'atto impugnato.
Codice di procedura civile
previgente art. 327 c.p.c., comma 1
Fissa il termine ordinario 'lungo' per l'impugnazione (un anno) che, applicato ratione temporis, è stato integrato con i giorni dovuti alla sospensione feriale (46 giorni) per determinare il termine finale di impugnazione.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (conv. L. n. 111/2011)
sospensione dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012
La sospensione eccezionale dei termini per impugnare assorbe la sospensione feriale; va sommata al termine originario: nel caso ha prorogato il termine fino al 13 gennaio 2013 e, tenuto conto della sospensione feriale residua del 2012, ha portato alla scadenza effettiva del 1° marzo 2013.
D.L. 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
forme di trattazione in pubblica udienza
Richiamata proceduralmente in relazione alla modalità di svolgimento dell'udienza di trattazione del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Riguarda l'ulteriore contributo unificato che può essere richiesto alla ricorrente quando sussistono i presupposti processuali; la Corte ne prende atto e segnala l'eventuale obbligo di versamento.
Massime di principio
- In procedimenti di impugnazione è cruciale calcolare esattamente i termini tenendo conto sia delle sospensioni ordinarie (sospensione feriale) sia delle sospensioni disposte per legge (es. D.L. n. 98/2011): la sospensione eccezionale può assorbire la sospensione feriale e va sommata al termine ordinario.
- Se il termine prorogato ricade nel periodo di sospensione feriale residua che non è stata assorbita, occorre aggiungere i giorni della sospensione feriale secondo le regole ordinarie; sbagliare il computo può determinare l'inammissibilità per tardività.
- La data rilevante per l'avvio del termine può essere la pubblicazione della sentenza quando questa non è stata notificata; verificare sempre se la sentenza è stata notificata o solo pubblicata.
- Per evitare il rischio di inammissibilità è consigliabile anticipare l'invio per notificazione e conservare prove della tempestività (spedizione/tracciamento) e, se pertinente, eccepire tempestivamente eventuali errori nel computo delle sospensioni.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità per tardività, la parte soccombente può essere condannata alle spese e a eventuali contributi unificati aggiuntivi; quindi il rischio economico riguarda anche il pagamento di somme per spese e rimborsi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 13 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 1483 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 1484 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 1496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 mar 2022Sentenza del 29/03/2022 n. 1498 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →