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Sentenza

Sentenza del 28/03/2022 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. xxxxxxx (anno 2013) per complessivi euro 4.897.493,62 relativo a imposta sul reddito delle società (IRES), imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché interessi e spese. L'Amministrazione aveva ritenuto che l'Associazione, nella gestione dei centri di accoglienza e di identificazione/espulsione in località Sant'Anna (Isola di Capo Rizzuto), svolgesse attività commerciale prevalente e quindi avesse perso la qualifica di onlus, con conseguente recupero delle imposte e mancato riconoscimento dell'esonero IVA.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Crotone ha rigettato il ricorso; la sentenza è stata confermata in appello. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'Associazione non abbia confutato i concreti elementi probatori dell'Agenzia (uso di appalti/subappalti, omissione di indicazione della destinazione dell'avanzo di gestione di euro 939.784,76, bonifici verso società riconducibili a legali rappresentanti, creazione di società fittizie con amministratori "teste di legno", accrediti multimilionari con causali dubbie) che dimostrano lo svolgimento di attività commerciale a scopo di lucro e la perdita della qualifica di onlus. Inoltre l'esonero IVA invocato non è stato riconosciuto: l'Associazione non ha provato la capienza del centro e, comunque, l'agevolazione è esclusa per la natura commerciale dell'attività. Conseguentemente è stata confermata la pretesa impositiva; l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in complessivi euro 7.300,00 per compensi oltre spese generali.

Norme richiamate

  • art. 149, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La norma è stata interpretata nel senso che l'ente perde la qualifica di onlus quando esercita prevalentemente attività commerciale; tale perdita comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali con conseguente recupero delle imposte.

  • art. 10, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Riferita all'esonero IVA per specifiche attività: il giudice ha ritenuto che, anche se esistessero soglie (es. numero posti), l'esonero non può operare quando la natura dell'attività è commerciale e, in ogni caso, l'Associazione non ha provato i requisiti (es. capienza).

  • art. 27, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che legittima il passaggio in decisione sulla base degli atti (rito del giudizio a distanza): la causa è stata decisa in camera di consiglio senza udienza pubblica su base documentale.

  • art. 15, commi 1, 2-ter, 2-sexies, disp. proc. trib.

    Previsioni richiamate per la liquidazione delle spese del grado d'appello, applicate per la determinazione dei compensi a carico della soccombente.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 2, 4 e 5, comma 4

    Richiamato per i criteri di liquidazione delle spese di giudizio in materia tributaria; applicato per determinare l'ammontare delle spese a carico dell'appellante.

  • Statuto sociale (artt. 2 e 4) dell'Associazione

    Prodotto dall'Associazione come elemento dichiarativo della natura non lucrativa, ma ritenuto meramente assertivo e insufficiente a contrastare gli elementi probatori concreti dell'Amministrazione.

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 74/E del 28 settembre 2018

    Citata dall'Associazione per sostenere l'esonero IVA per attività riconducibili al volontariato; il richiamo non è stato ritenuto risolutivo alla luce degli elementi di fatto che denotano operatività commerciale.

Massime di principio

  • La mera dichiarazione statutaria di essere un ente non lucrativo (onlus/associazione di volontariato) non basta: l'onere di provare che l'attività è effettivamente non commerciale grava sull'ente, soprattutto se l'Amministrazione fiscale fornisce concreti elementi contrari.
  • Indicatori tipici di svolgimento di attività commerciale (uso sistematico di appalti/subappalti, consistenti avanzi non destinati a finalità istituzionali, pagamenti verso società riconducibili ai responsabili, strutture societarie 'teste di legno', accrediti con causali dubbie) possono giustificare la perdita della qualifica di onlus e il recupero delle imposte.
  • Per ottenere esoneri IVA o agevolazioni fiscali è necessario fornire documentazione probatoria adeguata (es. prova della capienza del centro, della natura non commerciale delle prestazioni, della destinazione degli avanzi) e dimostrare che le prestazioni rientrano nelle finalità istituzionali.
  • Le risoluzioni e i documenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria possono supportare la tesi del contribuente ma non prevalgono se i fatti concreti dimostrano la natura commerciale dell'attività.
  • Nelle controversie tributarie decise sullo stato degli atti, l'assenza di contestazione o la mancata produzione di prove contrarie ai fatti contestati dall'Amministrazione porta probabilmente alla conferma dell'accertamento.
  • Per minimizzare il rischio di riclassificazione commerciale, gli enti del terzo settore devono mantenere trasparenza nella contabilità, destinazione chiara degli avanzi, evitare operazioni con parti correlate senza documentazione di mercato e documentare la prevalenza delle attività istituzionali rispetto a quelle commerciali.

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