Sentenza n. 1121/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 27.10.2025, n. 996, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 27 ottobre 2025, n. 996, che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e il pagamento di € 500,00 per l’a.s. 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, sez. lav., 27 ottobre 2025, n. 996, con cui il Ministero era stato condannato a emettere in suo favore la carta del docente e a corrispondere € 500,00 per l’anno scolastico 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino al saldo. Il Ministero ha eccepito di avere adempiuto prima della notificazione del ricorso, effettuando il pagamento il 14 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, poiché ha ritenuto acquisito l’adempimento anteriore all’instaurazione del giudizio. Il prospetto predisposto dagli uffici ministeriali, essendo formato dallo stesso debitore, non era di per sé sufficiente a provare il pagamento e la sua data; tuttavia, la ricorrente non ha contestato il fatto estintivo allegato dal Ministero, sicché l’obbligazione è stata considerata adempiuta prima dell’avvio del giudizio e l’actio iudicati è risultata inammissibile. Spese compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo prima dell’instaurazione del giudizio comporta l’inammissibilità dell’actio iudicati.
- La mancata contestazione da parte del ricorrente del fatto estintivo allegato dall’amministrazione consente al giudice di considerare acquisito l’adempimento, anche quando il documento prodotto dall’amministrazione, predisposto dal debitore, non sia di per sé idoneo a dimostrare il pagamento e la relativa data.
Come è indicizzato
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