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Sentenza

Sentenza n. 2579/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202302488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e di ripristino dei luoghi relativa a un manufatto in legno realizzato senza titolo edilizio e senza il nulla-osta preventivo dell’Ente Parco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio l’ordinanza di demolizione adottata dall’Ente Parco ai sensi della disciplina regionale sulle aree naturali protette e dell’art. 29, comma 1, l. 394/1991. In primo grado aveva dedotto, da un lato, che il manufatto fosse una struttura precaria, facilmente amovibile e destinata a un uso limitato nel tempo, con conseguente insussistenza dell’obbligo di titolo edilizio e di nulla-osta dell’Ente Parco; dall’altro, aveva censurato il difetto di motivazione dell’ordinanza, ritenuta limitata all’affermazione dell’abusività dell’opera e priva di una chiara individuazione del manufatto da demolire. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la proprietaria ha contestato la statuizione del TAR relativa alla natura precaria dell’opera, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, l. 394/1991, dell’art. 28, comma 3, l.r. 29/1997, dell’art. 27 l. 47/1985 e mancata applicazione dell’art. 7 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla l. 25 marzo 1982, n. 94. Ha sostenuto che la struttura, composta da pali in legno appoggiati sul terreno e usata solo occasionalmente come riparo per un cavallo, fosse temporanea e non richiedesse titolo abilitativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il manufatto non è stato ritenuto precario, poiché la precarietà deve essere valutata secondo un criterio funzionale, considerando l’esigenza obiettiva cui l’opera è destinata, e non esclusivamente in base ai materiali impiegati, alla tecnica costruttiva o alla sua astratta amovibilità. L’esenzione dal permesso di costruire ricorre solo quando l’opera sia destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee, specifiche e limitate nel tempo. Non è invece sufficiente un uso stagionale o ciclicamente ricorrente, se l’esigenza è destinata a riproporsi indefinitamente. Nel caso concreto, la struttura, alta circa quattro metri, estesa per circa cinquanta metri quadrati, composta da venti pali e dotata di copertura, era destinata al riparo di animali e al ricovero di foraggio e fieno nei periodi invernali: si trattava quindi di un’esigenza permanente, sebbene stagionale. Anche le caratteristiche strutturali, tra cui la consistenza, le dimensioni e la collocazione su una base cementizia, escludevano la facile amovibilità. Poiché l’opera comportava una trasformazione urbanistico-edilizia duratura del territorio, era necessario il titolo edilizio. Inoltre, essendo l’area ricompresa nel Parco Regionale dei Castelli Romani e soggetta a plurimi vincoli, era richiesto anche il previo nulla-osta dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 28, commi 1 e 3, l.r. 29/1997. La realizzazione senza tali atti rendeva evidente l’abusività dell’opera e legittimava l’ordine di demolizione e di ripristino. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’amministrazione appellata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee

    La nozione di nuova costruzione comprende anche manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere, salvo quelle destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee. La precarietà va valutata principalmente secondo la destinazione funzionale dell’opera.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    Le opere qualificabili come nuove costruzioni richiedono il permesso di costruire.

  • art. 28, comma 1, l.r. Lazio 29/1997

    Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall’ente di gestione ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 394/1991

    Gli interventi e le opere all’interno dell’area naturale protetta necessitano del previo nulla-osta dell’ente di gestione, oltre agli eventuali titoli abilitativi ordinari.

  • art. 28, comma 3, l.r. Lazio 29/1997

    Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, direttore dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell’articolo 29 della L. n. 394/1991

    La difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta consente all’ente di gestione di ordinare la riduzione in pristino.

  • art. 29, comma 1, l. 394/1991

    È richiamato quale fondamento del potere di ripristino e demolizione esercitato nell’area naturale protetta.

  • art. 27 l. 47/1985

    È stato invocato dall’appellante tra le norme asseritamente violate, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura.

Massime di principio

  • La precarietà di un manufatto edilizio deve essere accertata secondo un criterio funzionale, considerando l’esigenza obiettiva cui l’opera è destinata, e non può essere desunta dalla sola leggerezza dei materiali, dalla tecnica costruttiva o dalla possibilità astratta di smontaggio.
  • Un manufatto destinato a soddisfare esigenze stagionali ma ciclicamente ricorrenti e potenzialmente indefinite nel tempo non è precario: la stagionalità dell’utilizzo non equivale a temporaneità dell’esigenza.
  • Per escludere la necessità del permesso di costruire, l’opera deve essere destinata a un’esigenza oggettivamente temporanea, specifica e limitata nel tempo, oltre a presentare caratteristiche strutturali compatibili con la facile amovibilità.
  • I manufatti che determinano una trasformazione urbanistico-edilizia duratura del territorio richiedono il titolo edilizio indipendentemente dal materiale impiegato e dalla qualificazione soggettiva attribuita dal proprietario.
  • All’interno di un’area naturale protetta, la realizzazione di opere richiede, oltre al titolo edilizio eventualmente necessario, il previo nulla-osta dell’ente di gestione; l’assenza di tale nulla-osta legittima l’adozione delle misure ripristinatorie previste dalla disciplina delle aree protette.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAree protette, fauna e flora
RamiEdiliziaAmbienteBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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