Corte di giustizia, Sentenza C-249/23
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 5 September 2024. — ClientEarth AISBL v European Commission. — Appeal – Access to documents of the institutions of the European Union – Regulation (EC) No 1049/2001 – Article 4(2) – Community control system for fisheries – Regulation (EC) No 1224/2009 – Documents concerning the state of play of the implementation of fisheries control in France and Denmark – Partial refusal to grant access – Exception relating to the protection of the purpose of inspections, investigations and audits – General presumption of confidentiality – Overriding public interest. — Case C-249/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’appello di ClientEarth contro il diniego parziale di accesso a documenti della Commissione relativi a audit e controlli sulla pesca in Francia e Danimarca. Ha ritenuto che le argomentazioni dell’associazione, pur connesse a obiettivi ambientali e alla partecipazione al processo di revisione normativa, fossero troppo generali per integrare un interesse pubblico prevalente idoneo a superare la tutela delle indagini. Ha inoltre escluso vizi di motivazione o contraddizioni nella sentenza del Tribunale.
Accesso ai documenti della Commissione relativi a controlli e audit nel settore della pesca: legittimo il diniego parziale fondato sulla tutela delle indagini e l’assenza di un interesse pubblico prevalente specifico.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse legittimamente rifiutare, in tutto o in parte, l’accesso a rapporti di audit e documenti sullo stato di attuazione dei controlli della pesca in Francia e Danimarca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001; se esistesse una presunzione generale di riservatezza applicabile; e se le argomentazioni di ClientEarth sulla necessità dei documenti per partecipare al processo legislativo di revisione del regolamento n. 1224/2009 integrassero un interesse pubblico prevalente o un vizio di motivazione.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che, per documenti della Commissione relativi a ispezioni, investigazioni e audit nell’ambito del controllo della pesca, l’istituzione può opporre il diniego di accesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 quando la divulgazione pregiudicherebbe la finalità delle indagini; l’onere di provare un interesse pubblico prevalente incombe al richiedente e non può essere assolto con affermazioni generali sulla necessità dei documenti per partecipare al dibattito legislativo o per colmare asimmetrie informative. La natura amministrativa dei documenti esclude inoltre l’applicazione del regime di accesso più ampio riservato ai documenti legislativi. Di conseguenza, il diniego parziale è stato ritenuto legittimo e il ricorso in appello è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 15, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 10 TUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1367/2006
- Regolamento (CE) n. 1224/2009
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Accesso ai documenti della Commissione relativi a controlli e audit nel settore della pesca
La pronuncia riguarda un appello contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il diniego parziale della Commissione europea all’accesso a documenti richiesti da ClientEarth AISBL ai sensi del regolamento n. 1049/2001. I documenti concernevano audit e lo stato di attuazione del sistema di controllo della pesca in Francia e Danimarca, nell’ambito delle attività di verifica della Commissione sul rispetto del regolamento n. 1224/2009.
Fatti e procedimento
ClientEarth, associazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente, aveva chiesto l’accesso a diversi documenti e audit della Commissione. Dopo un primo riscontro solo parzialmente favorevole e una richiesta confermativa ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione aveva confermato il rifiuto per alcuni documenti, invocando l’eccezione relativa alla protezione del fine delle ispezioni, indagini e audit.
Davanti al Tribunale, ClientEarth aveva dedotto due motivi principali:
- errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e difetto di motivazione;
- errata esclusione di un interesse pubblico prevalente e insufficiente motivazione.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego e insufficienti le ragioni addotte da ClientEarth per dimostrare un interesse pubblico prevalente nella divulgazione.
Questioni esaminate in appello
In appello, ClientEarth ha sostenuto essenzialmente che:
- il Tribunale avrebbe motivato in modo contraddittorio, riconoscendo da un lato che l’accesso era necessario per partecipare efficacemente alla revisione del regolamento n. 1224/2009 e qualificando dall’altro tali argomenti come troppo generali;
- il Tribunale avrebbe travisato gli elementi di prova;
- la Corte avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di un interesse pubblico prevalente;
- la motivazione sarebbe stata insufficiente.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento n. 1049/2001, che garantisce il più ampio accesso possibile ai documenti delle istituzioni;
- l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, che tutela la finalità di ispezioni, indagini e audit, salvo interesse pubblico prevalente;
- l’articolo 4, paragrafo 6, sul rilascio delle parti non coperte da eccezione;
- l’articolo 12, paragrafo 2, relativo ai documenti legislativi;
- il regolamento n. 1367/2006, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, che attenua il regime di accesso ma esclude le investigazioni, specie in caso di possibili violazioni del diritto dell’Unione;
- l’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e il considerando 6 del regolamento n. 1049/2001, richiamati da ClientEarth per sostenere un accesso più ampio ai documenti connessi al processo legislativo.
Ragionamento della Corte
1. Nessuna contraddizione nella motivazione del Tribunale
La Corte ha osservato che non vi era contraddizione tra i paragrafi 94 e 96 della sentenza impugnata: il Tribunale aveva semplicemente affermato che, anche se l’accesso avrebbe potuto essere utile per la partecipazione di ClientEarth alla revisione normativa, le spiegazioni fornite non bastavano a dimostrare un interesse pubblico prevalente. La qualificazione degli argomenti come "troppo generali" non smentiva, dunque, il rilievo sulla possibile utilità dei documenti.
2. Nessun travisamento degli elementi di prova
La Corte ha ritenuto che le censure di ClientEarth mirassero in realtà a contestare il merito della valutazione del Tribunale, non a dimostrare un travisamento manifesto delle prove. Poiché il travisamento deve emergere in modo evidente dagli atti, senza nuova valutazione dei fatti, la doglianza è stata respinta.
3. Interesse pubblico prevalente: criterio rigoroso e onere della prova a carico del richiedente
La Corte ha ribadito che il sistema dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 è fondato su un bilanciamento tra l’interesse alla divulgazione e l’interesse protetto dall’eccezione. Chi invoca un interesse pubblico prevalente deve addurre circostanze specifiche; considerazioni generali non sono sufficienti.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’affermazione secondo cui l’accesso sarebbe stato necessario per partecipare al dibattito legislativo e migliorare la tutela dell’ambiente e della salute fosse troppo astratta. Un simile argomento, se accolto, renderebbe inoperante l’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino.
4. Rilevanza della natura amministrativa dei documenti
La Corte ha precisato che i documenti richiesti erano stati redatti dalla Commissione nell’ambito della sua attività di controllo sul rispetto del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, e non nel quadro di una procedura legislativa. Di conseguenza, non potevano beneficiare del regime di accesso rafforzato previsto per i documenti legislativi. In questo senso, è stato ritenuto corretto il richiamo alla giurisprudenza secondo cui l’attività amministrativa della Commissione non comporta lo stesso livello di accesso richiesto per l’attività legislativa.
5. Nessun difetto di motivazione
Quanto al secondo motivo di appello, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente: i paragrafi 94-96 spiegavano in modo sufficiente perché l’accesso ai documenti non fosse giustificato da un interesse pubblico prevalente. Le critiche di ClientEarth vertevano in realtà sulla fondatezza della valutazione, non sulla sua motivazione.
Dispositivo
La Corte ha respinto integralmente l’appello e ha condannato ClientEarth AISBL alle spese.
Principi affermati
- L’interesse pubblico prevalente che può superare l’eccezione relativa a ispezioni, indagini e audit deve risultare da circostanze concrete e specifiche.
- La mera utilità dei documenti per partecipare al dibattito legislativo in materia ambientale non basta, da sola, a imporre la divulgazione di documenti coperti da riservatezza investigativa.
- I documenti amministrativi della Commissione non sono equiparabili a documenti legislativi ai fini dell’accesso rafforzato previsto dal regolamento n. 1049/2001.
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