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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50822/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a un periodo eccedente conseguente al rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena in esecuzione dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.40/2019 che ha ridotto il minimo edittale dell'art.73 T.U. stupefacenti da 8 a 6 anni. Il ricorrente era stato condannato con pena originaria e posto in esecuzione; il giudice dell'esecuzione rigettò l'istanza (13/02/2020), decisione annullata dalla Cassazione che rimandò; solo l'8/03/2021 la pena fu rideterminata e l'imputato scarcerato il 9/03/2021. Se l'originaria istanza fosse stata accolta, la detenzione sarebbe terminata il 26/04/2020, con una detenzione senza titolo quantificata in 10 mesi e 11 giorni. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo esistenti margini di discrezionalità nella rimodulazione della pena per reati in continuazione con droghe leggere e pesanti; il ricorrente ha impugnato deducendo violazione di legge e carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame della domanda di riparazione. La Suprema Corte ha affermato che, quando una dichiarazione di incostituzionalità modifica il trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione è vincolato ad adeguare la pena alla nuova cornice edittale e non può mantenere la stessa pena base precedente, per evitare di eludere l'effetto della pronuncia costituzionale; dà pertanto rilievo al diritto alla riparazione per la detenzione patita per effetto del precedente rigetto. Alla Corte d'appello rimandata è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Garantisce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il diritto opera anche quando la detenzione deriva da un errore dell'autorita' procedente, salvo comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto.

  • art. 315 c.p.p.

    Indica la competenza del giudice della riparazione; la Corte ricorda il ruolo della Corte d'appello quale giudice adito ai sensi dell'art.315.

  • art. 73 d.P.R. n.309/1990 (T.U. stupefacenti)

    art.73, comma 1, T.U. stup.

    La modifica del minimo edittale operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.40/2019 incide direttamente sul trattamento sanzionatorio; in presenza di tale dichiarazione di incostituzionalità, il giudice dell'esecuzione deve adeguare la pena ai nuovi limiti senza preservare la precedente pena base se ciò equivalesse a eludere l'effetto della declaratoria.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.40/2019

    sentenza n.40/2019 della Corte costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originario minimo di pena (da 8 a 6 anni) per l'art.73 comma 1; la Cassazione interpreta la pronuncia come vincolante per la rideterminazione della pena in esecuzione, eliminando margini di discrezionalità che avrebbero mantenuto la stessa pena base.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.310/1996

    sentenza n.310 del 25/07/1996

    Ribadisce che il diritto alla riparazione ex art.314 sussiste anche in caso di detenzione per erroneo ordine di esecuzione, quando sussista errore dell'autorita' procedente e non vi sia concorso colpevole del detenuto.

Massime di principio

  • Se una pronuncia della Corte costituzionale abbassa il minimo edittale applicabile, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad adeguare la pena ai nuovi limiti: non può mantenere la stessa pena base originaria quando cio' realizzerebbe l'elusione dell'effetto della declaratoria di incostituzionalità.
  • Il rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione, quando indebito rispetto a una modifica vincolante del quadro edittale, integra un errore dell'autorita' procedente che puo' giustificare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (art.314 c.p.p.).
  • La quantificazione della riparazione riguarda il periodo di detenzione privo di titolo che è derivato dal mancato adeguamento: occorre confrontare la durata effettiva con quella che si sarebbe avuta se la rideterminazione fosse stata eseguita tempestivamente.
  • Non è ammissibile opporre profili di discrezionalità del giudice dell'esecuzione quando la modifica costituzionale incide direttamente sul parametro minimo di pena applicabile; la discrezionalità residua non può essere usata per ripristinare l'effetto della norma dichiarata illegittima.
  • Il diritto alla riparazione è escluso solo se sussiste comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia concorso all'errore; in ogni altro caso spetta valutare e, se del caso, liquidare la riparazione.

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