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Sentenza

Sentenza n. 2481/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento del Ministero, che non aveva provveduto all’accredito, e l’avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha contestato l’idoneità del titolo esecutivo né dimostrato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza poiché il titolo da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’obbligo di notificazione del titolo all’amministrazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha affermato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, rilevando il perdurante inadempimento e l’assenza di prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito; tale prova gravava sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione, ritenuto rispettato dal TAR.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Impone, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; nel caso concreto, spettava al Ministero dimostrare l’avvenuto pagamento o altra causa ostativa all’esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base normativa per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione dalla data in cui il diritto all’accredito avrebbe dovuto essere soddisfatto sino alla concreta attribuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione modificativa o integrativa della disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente dal TAR.

Massime di principio

  • È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, purché il titolo sia notificato all’amministrazione debitrice e siano rispettati i termini e gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, l’amministrazione debitrice ha l’onere di provare l’avvenuto pagamento o gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito; in mancanza di tale prova, il perdurante inadempimento può essere accertato sulla base del titolo e della deduzione del creditore.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva alla scadenza del termine, individuandolo anche in un dirigente dell’amministrazione inadempiente con facoltà di delega.
  • Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività commissariale può essere considerata compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, per analogia, non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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