Cassazione Penale, Ordinanza n. 04421/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in giudizio abbreviato e poi in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del porto, fuori dalla propria abitazione e in luogo abitato, in ore notturne, di un tirapugni artigianale in metallo occultato nel vano portaoggetti dell'autovettura in suo uso, qualificato come arma per la quale non è ammessa licenza. Ha dedotto, con il primo motivo, che la responsabilità penale non era stata provata oltre ogni ragionevole dubbio, perché fondata su dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza, non verbalizzate e non sottoscritte, senza riscontri ulteriori; ha inoltre contestato la prova del possesso/detenzione e della consapevolezza della presenza dell'oggetto, evidenziando che il tirapugni era nel vano portaoggetti di un veicolo di proprietà della madre e che era stato richiesto giudizio abbreviato condizionato all'esame della madre, poi avvalsa della facoltà di non rispondere. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la motivazione si fosse limitata ad affermare la potenziale offensività dell'oggetto senza una concreta verifica, nonostante il tirapugni fosse nascosto nel vano portaoggetti e non fosse stato usato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero a ottenere una diversa valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha valorizzato la ricostruzione del giudice di merito, secondo cui le risultanze probatorie dimostravano la detenzione senza licenza dell'arma nel veicolo in uso all'imputato e, nell'immediatezza della perquisizione, l'assenza di giustificazioni da parte sua; ha inoltre escluso l'illegittimità dell'uso delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza, affermandone la piena utilizzabilità anche nel giudizio abbreviato e negando che la mancata verbalizzazione o l'assenza di avvisi di legge comportassero inutilizzabilità o nullità. Quanto al secondo motivo, ha rilevato la sua estrema genericità e la sostanziale richiesta di una nuova lettura degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 699, commi 2 e 3, c.p.
art. 699, secondo e terzo comma, cod. pen.
Integra il reato il porto fuori dell'abitazione e in luogo abitato, in ore notturne, di uno strumento qualificabile come arma non detenibile con licenza.
art. 350, comma 7, c.p.p.
art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni spontanee provengono dalla persona sottoposta a indagini e non sono soggette alla disciplina dell'interrogatorio o alle regole invocate dalla difesa.
art. 357, comma 2, c.p.p.
art. 357, comma 2, cod. proc. pen.
L'obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine della polizia giudiziaria non è assistito da una sanzione di nullità o inutilizzabilità.
art. 63 c.p.p.
Non si applica alle dichiarazioni spontanee rese dalla persona nei cui confronti sono svolte indagini, poiché riguarda l'esame di persone non imputate o non sottoposte a indagini.
art. 64 c.p.p.
Non si applica alle dichiarazioni spontanee, perché disciplina l'interrogatorio e non un atto diverso quale la dichiarazione spontanea.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non meritevole di accoglimento in cassazione perché sollecitava una rivalutazione del merito, ma la Corte non ha enunciato un principio autonomo sulla sua applicabilità nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di una diversa ricostruzione dei fatti più favorevole al ricorrente.
- Le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona sottoposta a indagini sono utilizzabili sia nella fase delle indagini preliminari sia nel giudizio abbreviato, e non sono inutilizzabili per il solo fatto di non essere state formalizzate in un autonomo verbale o di non essere state precedute dagli avvisi propri dell'interrogatorio.
- L'omessa verbalizzazione di atti di indagine della polizia giudiziaria non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità, in assenza di una previsione sanzionatoria espressa.
- Le doglianze che contestano la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, quando mirano solo a rimettere in discussione la valutazione degli elementi fattuali compiuta dal giudice di merito, sono inammissibili in cassazione.
- Ai fini della valutazione del porto illegale di un'arma, la ricostruzione della detenzione e della consapevolezza dell'imputato può essere desunta dalle risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito, se logicamente argomentate.
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