Cassazione Penale, Sentenza n. 19631/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza di appello che aveva, in parziale riforma della condanna originaria per il reato richiamato dall'art. 55 comma 3 del d.lgs. n. 231/2007, riclassificato il fatto ai sensi dell'art. 137 comma 1‑bis del d.lgs. n. 385/1993 e, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ridotto la pena a 3 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Il motivo principale era la censura di eccessiva severità della pena. In separato ricorso l'imputato contestava poi l'ordinanza del 05/11/2024 con cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il primo ricorso per presunta mancanza di firma digitale, affermando invece che l'atto era sottoscritto in formato PAdES mediante ArubaSign.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il principio della 'ragione più liquida' ritenendo che, anche a prescindere dalla questione formale della firma digitale, il motivo sostanziale dedotto (eccessività della pena) non è deducibile in sede di legittimità perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.; la sentenza di merito è considerata sufficientemente argomentata (richiamo a pag. 4 della sentenza impugnata). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 55 comma 3 d.lgs. n. 231/2007
Norma richiamata quale fattispecie originaria di riferimento rispetto alla quale era stata pronunciata la condanna di primo grado; la Corte d'appello ha in parte riformulato la qualificazione giuridica del fatto rispetto a tale quadro normativo.
art. 137 comma 1‑bis d.lgs. n. 385/1993
Norma usata per la riqualificazione del fatto operata dalla Corte di appello; da essa è derivata la determinazione della pena finale ridotta.
art. 611 cod. proc. pen. (come riscritto dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma processuale che disciplina il rito della decisione in camera di consiglio per i ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024; il ricorso è stato trattato in tale composizione.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per giustificare il principio di economia processuale e ragionevolezza della durata del processo correlato al principio della 'ragione più liquida'.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere l'applicazione del principio della 'ragione più liquida' nell'ottica di efficienza e ragionevolezza del processo.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati come i principi cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena; da essi deriva la discrezionalità motivata del giudice che rende l'impugnazione per eccessiva severità non deducibile in cassazione se la motivazione di merito è congrua.
Giurisprudenza civile, Sez. U civ., n. 9936 del 08/05/2014 (principio della 'ragione più liquida')
Principio ermeneutico secondo cui il giudice deve decidere prioritariamente la questione in grado di assicurare la definizione del giudizio anche se logicamente subordinata ad altre, applicato in sede penale per decidere preliminarmente l'inammissibilità sostanziale del ricorso.
Massime di principio
- Le censure sulla eccessiva severità della pena sono difficilmente ammissibili in Cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e aderente ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; la determinazione della pena resta largamente discrezionale.
- La Corte può decidere preliminarmente (principio della 'ragione più liquida') la questione che risolve il giudizio senza esaminare tutte le questioni formali accessorie, compresi i vizi di forma dell'atto di impugnazione.
- Una contestazione formale (per esempio sulla firma digitale) può risultare assorbita se sussiste una ragione più efficace per dichiarare il ricorso inammissibile sul piano sostanziale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende; dunque anche il rischio economico va valutato nella decisione di proporre ricorso.
- Quando si impugna la quantificazione della pena è fondamentale indicare, con argomentazione plausibile e precisa, profili di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito; mere valutazioni discrezionali non bastano.
- Se si dubita della validità formale di un atto telematico (es. firma digitale), va documentato con precisione il sistema tecnico utilizzato e, se possibile, proposto rimedio processuale immediato; tuttavia ciò non garantisce l'accesso al merito se vi è un ostacolo sostanziale all'ammissione.
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