Cassazione Penale, Sentenza n. 30147/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza di condanna pronunciata in giudizio abbreviato per maltrattamenti in famiglia, deducendo l'illegalità della pena per omessa subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla partecipazione dell'imputato a specifici percorsi di recupero previsti dall'art. 165, comma 5, cod. pen., introdotto dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 (Codice Rosso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che l'omissione fosse una violazione di legge e non una 'pena illegale' nel senso più ampio, ma ha comunque annullato senza rinvio la sentenza nella parte in cui mancava la statuizione che subordinasse la sospensione condizionale alla partecipazione ai percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma 5, cod. pen., disponendo tale subordinazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese del grado a favore della parte civile, trattandosi di questione attinente al trattamento sanzionatorio e non all'interesse risarcitorio civilistico.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen., commi 5 e 6
La Corte interpreta il comma 5 come disposizione che rende la partecipazione a percorsi di recupero condizione del beneficio della sospensione condizionale per taluni reati (tra cui maltrattamenti); l'omessa statuizione costituisce violazione di legge, ma la concretizzazione di tempi e modalità può essere rimessa alla fase esecutiva.
legge 19 luglio 2019 n. 69 (Codice Rosso)
La novella ha introdotto l'obbligo dei percorsi di recupero in relazione ai reati di violenza domestica e di genere; la disposizione si applica anche a condotte protrattesi dopo l'entrata in vigore.
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inappellabilità della sentenza resa in giudizio abbreviato salvo ipotesi tassative; giustifica la conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando l'appello non sia esperibile dalla parte pubblica.
art. 593, comma 1, cod. proc. pen. e d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11
Regolano la legittimazione del pubblico ministero ad impugnare le sentenze di condanna e i limiti della modifica normativa intervenuta; la Corte richiama la possibilità per il PM di ricorrere per cassazione per vizi attinenti alla determinazione della pena.
art. 608, comma 2 e art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Confermano la legittimazione del Pubblico Ministero al ricorso per cassazione e la possibilità di conversione dell'appello in ricorso per cassazione da parte della Corte territoriale.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in determinate ipotesi, di annullare senza rinvio la decisione impugnata; qui applicato per sopperire all'omessa statuizione subordinativa senza rimandare al giudice di merito.
art. 25 comma 2 e art. 27 comma 3 Cost.
Richiamati come principi costituzionali di legalità della pena e di finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio, a supporto della delimitazione della nozione di pena illegale e dell'interpretazione della misura trattamentale.
Convenzione di Istanbul e altri strumenti internazionali
Uso interpretativo per giustificare l'obbligo di misure rieducative rivolte agli autori di violenza domestica e di genere, in linea con obiettivi di prevenzione della recidiva.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può esperire il ricorso per cassazione anche rispetto a sentenze pronunciate con rito abbreviato quando il vizio concerne la determinazione o il regime della pena, e la Corte può convertire l'appello in ricorso per cassazione.
- L'omessa statuizione che subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione ai percorsi di recupero previsti dall'art. 165, comma 5, cod. pen. costituisce una violazione di legge; non sempre va qualificata come "pena illegale" ma richiede comunque correzione della sentenza.
- La specificazione delle modalità, della durata e dell'ente erogatore dei percorsi di recupero non è necessariamente un elemento che il giudice di merito debba fissare in modo dettagliato nella sentenza: tali aspetti possono essere rimessi alla fase esecutiva e al giudice dell'esecuzione, salvo che gli accertamenti richiedano fatti nuovi da valutare.
- La partecipazione ai percorsi di recupero può essere considerata sia se già in atto sia se promessa per il futuro; pertanto il beneficio può essere concesso subordinatamente all'impegno a parteciparvi. Se il condannato ha già intrapreso percorsi, il giudice dell'esecuzione è la sede più idonea per verificarne congruità e durata.
- Non ogni vizio nella motivazione della misura di pena integra la nozione di pena illegale: gli errori nel procedimento argomentativo o nella dosimetria che non alterano il quantum finale sono vizi di legalità processuale e non rientrano automaticamente nell'illegalità della pena.
- La parte civile non ottiene automaticamente condanna per le spese del grado di cassazione quando il motivo riguarda il regime sanzionatorio e non interessi risarcitori civilistici remoti.
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