Cassazione Penale, Sentenza n. 7334/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava la motivazione e la correttezza del calcolo della pena finale disposta dalla Corte di Appello dopo aver assolto dal capo C) e dichiarato estinto per prescrizione il capo D). La difesa sosteneva che, eliminando le pene riferite ai capi C) e D), la pena complessiva dovesse risultare in mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa, anzichè mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 267,00 di multa indicati dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse correttamente rideterminato la pena sulla base dei capi residui: pena base per il reato più grave (capo A) pari a 15 mesi e euro 450, ridotta a 10 mesi e euro 300 per le circostanze attenuanti generiche, aumentata di 3 mesi e euro 100 per la continuazione con il reato del capo B), e infine ridotta per il rito in mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 267,00 di multa. La Corte ha eliminato le pene applicate a titolo di continuazione relative ai capi C) e D) (mesi 3 ed euro 100 per l'art. 337 c.p. e mesi 2 ed euro 100 per la contravvenzione del codice della strada). Per l'inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità ha altresì condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata nel capo di imputazione relativa a un reato che il primo giudice aveva sanzionato con una pena a titolo di continuazione (mesi 3 e euro 100); la Corte di Appello ha eliminato tale pena in seguito all'assoluzione o alla diversa valutazione dei capi, e la Cassazione ha ritenuto corretta l'elisione.
art. 186 cod. della strada
Contravvenzione del codice della strada richiamata come capo D) o capo correlato che il primo giudice aveva sanzionato (mesi 2 e euro 100); la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione o ha escluso l'efficacia della pena ai fini della continuazione, decisione confermata dalla Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: applicazione delle spese processuali e possibilità di condanna a beneficio della cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente sulla base di questa disposizione.
Massime di principio
- Se, in sede di appello, alcuni capi vengono assolti o dichiarati estinti per prescrizione, il giudice d'appello deve rideterminare la pena complessiva sui soli reati rimasti, ripercorrendo l'ordine logico del calcolo (pena base del reato più grave, applicazione di circostanze attenuanti/aggravanti, effetti della continuazione con altri reati residui, riduzioni per il rito).
- La pena finale non è sempre la semplice somma aritmetica delle singole pene: occorre rispettare le regole di determinazione, cumulazione e riduzione (attenuanti, continuazione, rito abbreviato) nell'ordine corretto stabilito dalla giurisprudenza e dalla legge.
- Se la parte che impugna in Cassazione solleva un vizio meramente motivazionale o di calcolo ma la Corte di legittimità ritiene che la motivazione del giudice di merito sia coerente e corretta, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e, se ricorrono profili di colpa, a una sanzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per contestare con successo un calcolo della pena occorre indicare in modo preciso e dimostrabile l'errore nella metodologia applicata (ad es. errata individuazione del reato più grave, mancata applicazione delle attenuanti, errata computazione degli aumenti per continuazione), non la sola difformità numerica risultante dalla diversa ricostruzione dei capi.
- Quando in sentenze diverse del merito compaiono riferimenti normativi discordanti (es. art. 186 vs art. 187 C.d.S.), è utile richiamare espressamente il punto rilevante per evitare errori formali; tuttavia, tali inesattezze formali non comportano necessariamente invalidità se il calcolo della pena è sostanzialmente corretto e motivato.
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