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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23112/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato che è competente il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, per tutte le domande proposte dagli attori e per la domanda riconvenzionale della banca. Ha quindi rimesso le parti davanti a quel giudice per la prosecuzione del giudizio. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese perché si trattava di conflitto di competenza sollevato d’ufficio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte attrice)

La controversia

Tre soggetti avevano citato in giudizio un istituto di credito chiedendo: (i) dichiararsi la nullità di fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni della debitrice principale, per asserita violazione della normativa antitrust; (ii) accertarsi la nullità del contratto di conto corrente e, comunque, delle singole clausole dei rapporti bancari, con rideterminazione dei saldi e delle somme effettivamente dovute; (iii) condannarsi la banca al risarcimento dei danni. La banca si era costituita eccependo l’incompetenza del giudice adito e proponendo anche domanda riconvenzionale di pagamento di un importo dovuto in forza di un mutuo chirografario garantito dalle fideiussioni. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva ritenuto che la domanda sulla nullità delle fideiussioni rientrasse nella competenza della sezione specializzata in materia d’impresa e, ritenendo non attratte le altre domande, aveva declinato la propria competenza. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo, sostenendo che la competenza specializzata non si estendeva alle ulteriori domande, poiché la connessione rilevante ai fini dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 richiederebbe una connessione qualificata in senso tecnico. La Corte è stata quindi investita della questione se, una volta attratta alla sezione specializzata la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione antitrust, dovessero seguirla anche le domande relative ai rapporti bancari sottostanti e la riconvenzionale della banca.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ricomprende le controversie in materia antitrust richiamate dalla norma, tra cui la domanda di nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI contrastante con la legge antitrust.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    "sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2"

    la connessione rilevante non è qualsiasi connessione, ma può attrarre alla sezione specializzata anche le cause legate da connessione oggettiva forte, in particolare quando vi sia identità del petitum mediato o del fatto costitutivo, oltre ai casi di pregiudizialità-dipendenza.

  • artt. 31 ss. cod. proc. civ.

    richiamati come paradigma delle connessioni qualificate che possono giustificare lo spostamento di competenza e favorire il simultaneus processus.

  • art. 31 cod. proc. civ.

    richiamato come criterio derogativo delle regole ordinarie di competenza nei rapporti obbligatori, in particolare in presenza di obbligazioni accessorie, per favorire la trattazione unitaria delle cause.

  • art. 1224 cod. civ.

    citato in via esemplificativa tra le obbligazioni accessorie cui si applica la logica del simultaneus processus.

  • legge 10 ottobre 1990, n. 287

    la dedotta nullità delle fideiussioni era fondata sulla violazione della disciplina antitrust.

  • art. 2, comma 2, lett. a), legge 10 ottobre 1990, n. 287

    la nullità del contratto a valle discende dall’accertamento della nullità dell’intesa vietata riprodotta nello schema fideiussorio.

Massime di principio

  • La domanda di nullità di fideiussioni conformi allo schema ABI e ritenute contrastanti con la normativa antitrust appartiene alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
  • Ai fini dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, la "connessione" idonea ad attrarre altre domande alla competenza della sezione specializzata non è meramente occasionale o soggettiva, ma deve essere qualificata, e può ricorrere anche quando le domande presentino identità del petitum mediato o del fatto costitutivo.
  • Quando più domande mirano, pur con petita immediati diversi, al medesimo bene della vita o alla riduzione/esclusione del medesimo debito, e si fondano su rapporti strettamente intrecciati tra loro, la competenza della sezione specializzata può estendersi all’intero simultaneus processus.
  • L’accessorietà della fideiussione rispetto al rapporto principale costituisce un elemento rilevante anche sul piano processuale, favorendo la trattazione unitaria delle controversie che investono sia la garanzia sia il credito garantito.
  • Nel conflitto ufficioso di competenza, se la Corte accerta la competenza di un determinato ufficio giudiziario su tutte le domande, deve rimettere le parti dinanzi a quel giudice per la prosecuzione del processo, senza provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneConto correnteMutuoInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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