Cassazione Penale, Sentenza n. 7134/2022 del 01/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne all'ergastolo per l'omicidio di Antonio Diana. Francesco Schiavone censura la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia (in particolare Antonio Iovine, Carmine Schiavone, Luigi Diana), lamentando contraddizioni e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p. lett. c) ed e)). Giovanni Diana deduce violazione e erronea applicazione della legge penale e norme processuali (art. 606 lett. b), c) ed e)), contestando che la condanna si fondi su dichiarazioni non riscontrate e contraddittorie, inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione al delitto (art. 575 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice di appello avesse correttamente applicato i principi di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, motivando in modo non manifestamente illogico le ragioni per ritenere attendibili alcune dichiarazioni (e non altre, come quella di D'Alessandro) e spiegando plausibilmente le incongruenze e le modificazioni emerse a distanza di anni come riconducibili a normale progressione mnemonica e a marginalità di taluni dettagli. Ha confermato pertanto le decisioni di merito e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, valutando correttamente la motivazione di merito sulla attendibilità dei collaboratori.
art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Invocato nel ricorso di Giovanni Diana per contestare errori di diritto e motivazione; la Cassazione ha ritenuto non sussistenti le violazioni dedotte e ha giudicato la motivazione di appello congrua.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a violazione di norme procedurali; la Corte non ha rilevato inosservanze tali da annullare la valutazione di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di valutazione delle dichiarazioni non confessorie e delle fonti conoscitive; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato attendibilità e riscontri, conformemente ai limiti dell'art. 192.
art. 575 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata rispetto alla partecipazione al delitto di omicidio; la Corte ha confermato che la ricostruzione di ruolo e mandanti è stata adeguatamente motivata in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti manifestamente infondati, con riferimento anche al principio costituzionale richiamato (Corte cost., sent. n.186/2000) sulla possibile colpa nell'impugnazione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata come principio di riferimento per la valutazione della colpa nella proposizione di impugnazioni, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende per i ricorrenti.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire prova valida se dotate di intrinseca attendibilità soggettiva e oggettiva e, in assenza di elementi di inquinamento o accordi fraudolenti, le divergenze su circostanze marginali non pregiudicano la credibilità del nucleo centrale.
- La chiamata in reità e l'integrazione della narrazione nel tempo non sono automaticamente causa di inattendibilità: il giudice deve motivare, con rigore, se le modificazioni riguardano elementi essenziali oppure solo particolari secondari collegabili a naturale evoluzione mnestica.
- Il giudice d'appello ha ampia discrezionalità nella valutazione comparativa delle dichiarazioni dei collaboratori, purché renda spiegazioni puntuali sulle ragioni per cui ritiene attendibili alcune dichiarazioni e non altre; la Cassazione sindaca la motivazione solo per vizio manifesto.
- Contraddizioni tra dichiarazioni rese in fasi diverse (indagini preliminari vs dibattimento) richiedono analisi caso per caso: le inesattezze su dettagli marginali possono essere giustificate dallo scorrere del tempo e da sforzi mnemonici successivi.
- Quando la prova poggia in larga parte su dichiarazioni di collaboratori, è necessario che vi siano elementi di riscontro o coerenza logico-temporale; l'assenza di riscontri non conduce automaticamente alla nullità della prova se la valutazione di merito risulta complessivamente fondata e adeguatamente motivata.
- Il ricorso per cassazione basato su censure di mera valutazione della prova è spesso destinato all'inammissibilità se non evidenzia un errore di diritto o un vizio logico-manifestamente illogico nella motivazione di merito.
- Il giudice deve distinguere tra divergenze marginali (irrilevanti) e contraddizioni che incidono sul nucleo essenziale della prova; per le seconde è richiesta motivazione più severa per escludere l'attendibilità.
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