Cassazione Penale, Sentenza n. 24871/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Malaxa impugnava la sentenza di appello che lo aveva assolto dalla truffa (capo A) ma lo aveva ritenuto responsabile del reato di falso continuato per induzione (capo B) relativo alla alterazione delle prove d'esame per il rilascio di certificazioni di conoscenza della lingua italiana. L'imputato, titolare di un'agenzia in franchising che organizzava esami per stranieri, era accusato di aver suggerito risposte durante le prove, consegnato appunti con le risposte, reclutato esaminatori e inoltrato gli elaborati alterati al Centro universitario, ricevendo pagamenti dai candidati. In Cassazione sono stati dedotti cinque motivi: errata qualificazione giuridica (sostegno che Malaxa non aveva potere certificativo), mancato nesso eziologico tra la sua condotta e la falsità commessa dai funzionari, assenza del dolo, vizio di motivazione e insufficienza del compendio probatorio / richiesta di rivalutazione degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, pur non avendo formalmente il potere certificativo, Malaxa ha alterato il procedimento di esame (suggerimenti, biglietti con risposte, inoltro degli elaborati) in modo da incidere sul risultato e sulla successiva certificazione rilasciata dall'Università (configurando il concorso nel falso ideologico/falso per induzione). Il secondo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità o perché miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo (sul dolo) è stato respinto: per il falso ideologico è sufficiente il dolo generico (consapevolezza della dichiarazione falsa). Il quarto motivo (vizio di motivazione) è stato ritenuto infondato: la motivazione dei giudici di merito è risultata congrua e supportata dalle deposizioni. Di conseguenza è stato confermato quanto disposto dalla Corte d'appello (assoluzione per truffa; condanna per il falso continuato con rideterminazione della pena per il capo B).
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma 2
Richiamato in relazione alla partecipazione e al concorso di persone nel reato: la Corte ha valutato la rilevanza dell'azione del privato quando incide sul contenuto di atti pubblici
art. 48 c.p.
Interpretato come norma che consente di ritenere falso il provvedimento pubblico quando il pubblico ufficiale si sia determinato all'adozione del provvedimento in conseguenza di false dichiarazioni del privato; il comportamento del privato che altera il procedimento può riverberarsi nella falsità dell'atto pubblico
art. 477 c.p.
Riferito alla falsità materiale o ideologica in certificati; la Corte ha chiarito la differenza tra falso materiale e falso ideologico e l'applicabilità a fattispecie in cui atti pubblici riportano presupposti desunti da dichiarazioni non veritiere
art. 480 c.p.
Richiamato come norma sul falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale: la Cassazione ha confermato che la falsa attestazione del privato che determina il comportamento del pubblico ufficiale può trasformarsi nella falsità del relativo atto pubblico
art. 43 c.p.
Richiamato nelle deduzioni difensive sull'elemento soggettivo e finalità della condotta; la Corte ha però ribadito che per il falso ideologico è sufficiente il dolo generico
Massime di principio
- Se un privato, pur non avendo potere certificativo formale, altera materialmente o processualmente un procedimento amministrativo rilevante (es. suggerendo risposte, consegnando elaborati già compilati, reclutando esaminatori o trasmettendo documenti falsati), la sua condotta può concorrere alla falsità dell'atto pubblico e integrare responsabilità ai sensi dell'art. 48 e art. 480 c.p.
- Per il reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico: occorre la consapevolezza della falsa dichiarazione, non necessariamente la finalità di trarre vantaggio economico.
- La mera presenza dell'agente in una sede procedurale può essere ritenuta penalmente rilevante se combinata con atti materiali (suggerimenti, consegna di appunti, inoltro di elaborati) che incidono concretamente sull'esito del procedimento.
- In Corte di Cassazione le censure generiche che non confrontano specificamente la motivazione di merito sono spesso dichiarate inammissibili; inoltre non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito.
- Quando l'atto pubblico risulta formatosi in base a presupposti desunti da dichiarazioni del privato, e il pubblico ufficiale non si è limitato a recepirle ma ne ha implicitamente attestato la veridicità, la falsità del presupposto privato si riverbera nel falso dell'atto pubblico.
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