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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5413/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente dal 16/11/2015 al 21/04/2016 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (coltivazione di un'ampia piantagione di marijuana). Successivamente il Tribunale di Vasto, con sentenza del 28/02/2017, ha assolto il Felice per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse dato causa, per colpa grave, all'instaurazione e al mantenimento della custodia cautelare: elementi rilevanti erano, tra gli altri, il coinvolgimento nella cura delle piante coltivate in terreno riconducibile a parenti del Colombaro Donato, la presenza sul posto mentre si irrigava la piantagione (30/08/2015), il sequestro di cento piante e materiale attinente alla coltivazione rinvenuto anche nel garage del Felice (28/09/2015), rapporti e frequentazioni ritenute ambigue, e il silenzio tenuto all'interrogatorio di garanzia. Il ricorrente contestava la valutazione, denunciando che il diritto al silenzio non poteva più essere usato a suo sfavore a seguito della modifica legislativa del 2021 e sostenendo la propria estraneità e collaboratività; la difesa resistente invece eccepiva la consistenza degli elementi indiziari e delle condotte processuali/extraprocessuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 314 cod. proc. pen. esclude l'indennizzo quando l'interessato abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave e ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la valutazione deve considerare condotte anteriori e successive alla sottoposizione alla misura e ogni comportamento processuale o extraprocessuale che, per macroscopica negligenza o consapevolezza, abbia creato una situazione che legittimamente ha indotto l'autorità a intervenire. La Corte ha ritenuto che il rigetto della Corte territoriale non si basasse esclusivamente sul diritto al silenzio (che dopo il d.lgs. n.188/2021 non è più valutabile negativamente), ma su un insieme di elementi concreti e circostanziati (cura delle piante, presenza a irrigare, materiali trovati nel garage, collegamenti con soggetti e attività ritenute sospette) che giustificavano la qualificazione della condotta come colpa grave. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e al rimborso delle spese in favore del Ministero nella misura di euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che riconosce l'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. La Corte interpreta la nozione di colpa grave alla luce dell'art. 43 cod. pen.: comprende condotte di macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che, pur non volendo l'evento, lo rendono prevedibile e dunque idonee a giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce la coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti; nel caso di specie è il capo di accusa originario che ha motivato l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    Modifica normativa che impedisce di valutare negativamente il diritto al silenzio dell'indagato ai fini della richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte tuttavia chiarisce che, anche dopo la modifica, il rigetto può essere fondato su altri elementi di condotta anteriori o successivi alla misura che, autonomamente, configurino colpa grave.

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se il richiedente ha causato, con dolo o con colpa grave, l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; il giudice della riparazione deve accertare tale circostanza d'ufficio e valutare l'insieme delle condotte, anteriori e successive alla misura.
  • Dopo la modifica normativa del 2021 non si può più utilizzare negativamente il silenzio dell'indagato; tuttavia il rigetto della domanda può essere sostenuto da altri elementi concreti e circostanziati che dimostrino la colpa grave (es.: cura materiale della piantagione, possesso di attrezzi, frequentazioni ambigue).
  • La valutazione nel procedimento di riparazione è autonoma rispetto al processo penale: non è necessario che i comportamenti valutati coincidano con quelli che hanno determinato una condanna, ma devono essere fatti concreti e precisi che, ex ante, rendano prevedibile l'intervento dell'autorità.
  • Per ottenere l'indennizzo è utile documentare in modo chiaro e convincente la mancanza di nesso causale fra la propria condotta e la misura cautelare: al contrario, la presenza di prove oggettive che collocano la persona nelle attività che hanno motivato l'intervento (es. immagini, sequestri, ritrovamenti) indebolisce la domanda.
  • In caso di impugnazione in Cassazione, la Corte verifica se, anche escludendo elementi ora non valutabili (es. il silenzio), rimangono elementi sufficienti a sostenere il rigetto (c.d. "prova di resistenza").

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