Cassazione Penale, Sentenza n. 12208/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso per inosservanza o errata applicazione della legge penale: omissione della dichiarazione di estinzione per prescrizione anche con riferimento al reato contestato al capo H (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, art. 497-bis c.p.). L'appello aveva ritenuto non prescritta la fattispecie ritenendo applicabile l'aggravante di transnazionalità ex art. 4 legge 146/2006, con decorrenza dal 12/02/2013. La difesa ha contestato che l'esclusione dell'aggravante con riferimento all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) escludeva a monte la possibilità di applicarla al reato di cui al capo H.
La decisione
Il motivo è ritenuto fondato. La Corte ha accolto il ricorso, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/2006 in relazione al capo H (in linea con quanto già deciso dal giudice di primo grado sull'art. 416 c.p.) e ha dichiarato che il reato di cui al capo H si è estinto per prescrizione. Calcolo: reato commesso il 12/02/2013; senza aggravanti la pena è nell'anno massimo inferiore a 6 anni; termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. pari a 7 anni e 6 mesi; non risultano cause di sospensione ex art. 159 c.p.; termine spirato il 12/08/2020. Sentenza impugnata annullata senza rinvio in quanto il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 4 legge 146/2006 (aggravante della transnazionalità)
L'aggravante richiede che alla consumazione del reato contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato; la sua applicazione non può prescindere dalla prova della sussistenza del gruppo organizzato e della sua stabilità. Se tale aggravante è esclusa con riferimento all'associazione (art. 416 c.p.), non può essere invocata a posteriori per aggravare reati collegati in assenza di autonoma prova.
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
La configurabilità dell'associazione richiede stabilità dei rapporti, organizzazione, non occasionalità e finalizzazione al reato e al conseguimento di un vantaggio. L'esclusione dell'aggravante transnazionalità per questo reato ha rilievo anche in ordine all'applicazione dell'aggravante ad altri reati riconducibili al medesimo gruppo se manca la prova dell'organizzazione transnazionale.
art. 497-bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)
In assenza di aggravanti, la fattispecie è punita con pena massima nel minimo inferiore a 6 anni; il termine di prescrizione si determina in rapporto alla pena edittale risultante dopo eventuale esclusione di aggravanti.
artt. 157 e 161 c.p. (calcolo della prescrizione)
Determinano il tempo necessario per la prescrizione in rapporto alla pena edittale applicabile; nel caso in esame, pena edittale senza aggravanti porta a termine prescrizionale di 7 anni e 6 mesi.
art. 159 c.p. (cause di sospensione della prescrizione)
Le cause di sospensione della prescrizione interrompono o sospendono il corso della stessa. Nel caso di specie la Corte ha rilevato l'assenza di cause di sospensione rilevanti.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023 (Abbattista, Rv. 285702-02)
Conferma il principio secondo cui l'aggravante della transnazionalità richiede la partecipazione consapevole di un gruppo criminale organizzato, con stabilità, organizzazione e non occasionalità; tale orientamento è stato richiamato per escludere l'aggravante nel caso di specie.
Massime di principio
- L'aggravante di transnazionalità ex art. 4 legge 146/2006 richiede prova specifica della partecipazione di un gruppo criminale organizzato: se tale prova manca rispetto al reato-radice (es. associazione per delinquere), non può essere automaticamente estesa ad altri reati collegati.
- L'esclusione di un'aggravante può ridurre la pena edittale applicabile e determinare l'estinzione del reato per prescrizione se, con la pena ridotta, il termine prescrizionale è già decorso.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario verificare la data di consumazione del reato, la pena edittale concreta dopo l'esclusione di aggravanti e l'eventuale presenza di cause di sospensione ex art. 159 c.p.; errori in tali valutazioni possono determinare l'annullamento della sentenza.
- Quando la prescrizione è già intervenuta, la corte può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato si è estinto; per la difesa è strategico contestare l'applicabilità di aggravanti che aumentano il termine prescrizionale.
- La giurisprudenza consolidata sulla transnazionalità va richiamata e documentata: per opporsi all'applicazione dell'aggravante è utile dimostrare la mancata stabilità o organizzazione del gruppo o l'assenza della consapevolezza della natura transnazionale dell'attività.
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