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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12208/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unico motivo di ricorso per inosservanza o errata applicazione della legge penale: omissione della dichiarazione di estinzione per prescrizione anche con riferimento al reato contestato al capo H (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, art. 497-bis c.p.). L'appello aveva ritenuto non prescritta la fattispecie ritenendo applicabile l'aggravante di transnazionalità ex art. 4 legge 146/2006, con decorrenza dal 12/02/2013. La difesa ha contestato che l'esclusione dell'aggravante con riferimento all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) escludeva a monte la possibilità di applicarla al reato di cui al capo H.

La decisione

Il motivo è ritenuto fondato. La Corte ha accolto il ricorso, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/2006 in relazione al capo H (in linea con quanto già deciso dal giudice di primo grado sull'art. 416 c.p.) e ha dichiarato che il reato di cui al capo H si è estinto per prescrizione. Calcolo: reato commesso il 12/02/2013; senza aggravanti la pena è nell'anno massimo inferiore a 6 anni; termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. pari a 7 anni e 6 mesi; non risultano cause di sospensione ex art. 159 c.p.; termine spirato il 12/08/2020. Sentenza impugnata annullata senza rinvio in quanto il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 146/2006 (aggravante della transnazionalità)

    L'aggravante richiede che alla consumazione del reato contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato; la sua applicazione non può prescindere dalla prova della sussistenza del gruppo organizzato e della sua stabilità. Se tale aggravante è esclusa con riferimento all'associazione (art. 416 c.p.), non può essere invocata a posteriori per aggravare reati collegati in assenza di autonoma prova.

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    La configurabilità dell'associazione richiede stabilità dei rapporti, organizzazione, non occasionalità e finalizzazione al reato e al conseguimento di un vantaggio. L'esclusione dell'aggravante transnazionalità per questo reato ha rilievo anche in ordine all'applicazione dell'aggravante ad altri reati riconducibili al medesimo gruppo se manca la prova dell'organizzazione transnazionale.

  • art. 497-bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)

    In assenza di aggravanti, la fattispecie è punita con pena massima nel minimo inferiore a 6 anni; il termine di prescrizione si determina in rapporto alla pena edittale risultante dopo eventuale esclusione di aggravanti.

  • artt. 157 e 161 c.p. (calcolo della prescrizione)

    Determinano il tempo necessario per la prescrizione in rapporto alla pena edittale applicabile; nel caso in esame, pena edittale senza aggravanti porta a termine prescrizionale di 7 anni e 6 mesi.

  • art. 159 c.p. (cause di sospensione della prescrizione)

    Le cause di sospensione della prescrizione interrompono o sospendono il corso della stessa. Nel caso di specie la Corte ha rilevato l'assenza di cause di sospensione rilevanti.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023 (Abbattista, Rv. 285702-02)

    Conferma il principio secondo cui l'aggravante della transnazionalità richiede la partecipazione consapevole di un gruppo criminale organizzato, con stabilità, organizzazione e non occasionalità; tale orientamento è stato richiamato per escludere l'aggravante nel caso di specie.

Massime di principio

  • L'aggravante di transnazionalità ex art. 4 legge 146/2006 richiede prova specifica della partecipazione di un gruppo criminale organizzato: se tale prova manca rispetto al reato-radice (es. associazione per delinquere), non può essere automaticamente estesa ad altri reati collegati.
  • L'esclusione di un'aggravante può ridurre la pena edittale applicabile e determinare l'estinzione del reato per prescrizione se, con la pena ridotta, il termine prescrizionale è già decorso.
  • Nel calcolo della prescrizione è necessario verificare la data di consumazione del reato, la pena edittale concreta dopo l'esclusione di aggravanti e l'eventuale presenza di cause di sospensione ex art. 159 c.p.; errori in tali valutazioni possono determinare l'annullamento della sentenza.
  • Quando la prescrizione è già intervenuta, la corte può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato si è estinto; per la difesa è strategico contestare l'applicabilità di aggravanti che aumentano il termine prescrizionale.
  • La giurisprudenza consolidata sulla transnazionalità va richiamata e documentata: per opporsi all'applicazione dell'aggravante è utile dimostrare la mancata stabilità o organizzazione del gruppo o l'assenza della consapevolezza della natura transnazionale dell'attività.

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