Cassazione Penale, Sentenza n. 44833/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per coltivazione di due piante di cannabis (148,1 g, pari a 366,2 dosi), sostenendo che la quantità e l'assenza di strumenti per aumentare la resa e di materiale per il confezionamento dimostrerebbero la destinazione al solo consumo personale; inoltre deduce che si tratterebbe di detenzione per uso personale e non di coltivazione rilevante penalmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività (presentato oltre il termine di legge: motivazione depositata il 10/03/2022, termine di impugnazione di 45 giorni decorrente dal 14/03/2022 e scaduto il 28/04/2022; il ricorso è stato depositato il 12/05/2022). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per difetto di diligenza nella proposizione del gravame. La Corte non ha esaminato il merito delle censure sulla qualificazione della condotta.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che punisce condotte di coltivazione/produzione di sostanze stupefacenti; i giudici d'appello avevano ritenuto che la quantità (148,1 g = 366,2 dosi) non fosse "modesta" e quindi configurasse offensività, richiamando i principi delle Sezioni Unite
sentenza Sezioni Unite n. 12348 del 2019
Principi richiamati dalla Corte d'appello per definire la rilevanza della quantità e della offensività concreta della condotta: quantità e contesto possono far ritenere la destinazione allo spaccio; la Cassazione, però, non ha valutato il merito per inammissibilità del ricorso
art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di riservarsi il deposito della motivazione fino a 90 giorni; nella vicenda la Corte d'appello si avvalse di tale riserva e depositò la motivazione entro i termini consentiti
art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 45 giorni quando la motivazione è stata riservata; la decorrenza del termine parte dalla scadenza del termine concesso al giudice per depositare la motivazione
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per tardività: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di questa disposizione perché depositato oltre il termine previsto
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
Regola il deposito del ricorso in cancelleria del giudice a quo; nella fattispecie il deposito è avvenuto nella cancelleria ma in data successiva alla scadenza del termine utile
art. 616, cod. proc. pen.
Dispone che l'inammissibilità comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione fissandola in euro 3.000 per evidente difetto di diligenza
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in punto di valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente: la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa e ha imposto la somma a titolo di ammenda
Massime di principio
- Controllare con attenzione il decorso dei termini per la Cassazione: quando la motivazione è riservata, il termine di 45 giorni decorre dalla scadenza del termine concesso al giudice per depositarla.
- Il deposito formale del ricorso deve avvenire entro il termine e nella cancelleria competente; il tardivo deposito rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- L'inammissibilità per tardività comporta normalmente la condanna alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, se manca giustificato motivo per il ritardo.
- Se si intende contestare la destinazione a uso personale di sostanze e coltivazioni, occorre produrre elementi probatori concreti (es. strumenti per la coltivazione in grande, materiale per il confezionamento, modalità di conservazione, quanta sostanza è effettivamente rinvenuta) poiché quantità e contesto possono portare a ritenere sussistente l'offensività.
- Se il ricorso è in ritardo per cause eccezionali, documentare immediatamente le ragioni e valutare rimedi processuali tempestivi (istanze al giudice del gravame o ricorsi incidentali) perché la tardività è un vizio formale spesso insuperabile.
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