Sentenza n. 1703/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità - ai sensi dell’art. 31 c.p.a. - del silenzio serbato da Roma Capitale e/o dall’Agenzia del demanio sull’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 22 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da Roma Capitale e dall'Agenzia del demanio su diffida e messa in mora relativa a un'istanza amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 31 c.p.a., azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sulla diffida e messa in mora notificata il 22 luglio 2025. L'Agenzia del demanio ha eccepito l'improcedibilità per mancato tempestivo deposito dell'atto principale, rilevando che il ricorso depositato il 17 novembre 2025 era del tutto diverso da quello notificato il 3 novembre 2025 e riguardava un diverso contenzioso, mentre il ricorso effettivamente notificato era stato depositato soltanto il 9 gennaio 2026. L'Agenzia ha inoltre eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, producendo una nota amministrativa. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardività del deposito ai sensi dell'art. 73 c.p.a.; la parte ricorrente ha chiesto termini a difesa e ha depositato una memoria, senza tuttavia superare la questione di tardività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Ha distinto tra notificazione e deposito del ricorso, rilevando che il deposito realizza la presa di contatto con l'organo giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, c.p.a., il ricorso deve essere depositato entro un termine perentorio decorrente dal perfezionamento dell'ultima notificazione; nei giudizi in materia di silenzio i termini processuali sono dimezzati, sicché il termine applicabile era di quindici giorni. Poiché il 17 novembre 2025 era stato depositato un ricorso diverso da quello notificato e il ricorso corretto è stato depositato soltanto il 9 gennaio 2026, il termine è stato superato. Il termine per il deposito ha natura perentoria ed è sottratto alla disponibilità delle parti e del giudice, che non può prorogarlo per rimediare all'inerzia dell'interessato. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
La disposizione fonda l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario
Il deposito del ricorso notificato deve avvenire entro un termine perentorio decorrente dal perfezionamento dell'ultima notificazione; il deposito di un atto difforme non assolve tale onere.
art. 87, comma 3, c.p.a.
tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti
Nel giudizio in materia di silenzio il termine ordinario per il deposito è dimezzato; nel caso concreto il termine applicabile era di quindici giorni.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività del deposito del ricorso comporta la dichiarazione di irricevibilità.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per dare alla parte ricorrente avviso della possibile decisione fondata sulla tardività del deposito e consentirle di difendersi.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, notificazione e deposito del ricorso sono adempimenti distinti: la notificazione manifesta la volontà di agire, mentre il deposito instaura concretamente il rapporto processuale con il giudice.
- Il deposito deve riguardare lo stesso ricorso previamente notificato; il deposito di un atto diverso non equivale al tempestivo deposito del ricorso notificato e non consente di ritenere instaurato il giudizio sulla base dell'atto notificato.
- Il termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45 c.p.a. è perentorio e, in quanto espressione di ordine pubblico processuale, non può essere prorogato o disapplicato dal giudice per rimediare all'inerzia della parte.
- Nei giudizi in materia di silenzio, il termine processuale per il deposito del ricorso è dimezzato ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.; il mancato deposito del ricorso notificato entro tale termine comporta l'irricevibilità per tardività ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
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