Cassazione Civile, Ordinanza n. 22412/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avviso di pagamento per accisa era stato emesso nei confronti di un dipendente di una base militare statunitense, insieme ad altre due persone, a seguito di indagini della Guardia di Finanza che avevano ipotizzato una sottrazione di gasolio destinato alla base e quindi esente da accisa. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, in sintesi: la violazione delle regole sulla contestazione delle violazioni e sulla motivazione degli atti tributari per mancata notifica/allegazione del PVC o degli atti presupposti; l’illegittimità dell’avviso per omesso contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l’accisa fosse tributo armonizzato e quindi soggetto ai principi della Carta di Nizza; l’insufficienza della prova della sua partecipazione alla sottrazione del carburante e l’erroneo riparto dell’onere della prova. La resistente ha replicato sostenendo la sufficienza motivazionale dell’avviso, l’assenza di obbligo di contraddittorio preventivo nel caso concreto e la correttezza dell’imputazione della condotta al ricorrente in concorso con altri soggetti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: l’avviso di pagamento era sufficientemente motivato, la mancata allegazione degli atti richiamati non ne invalidava l’atto perché occorre distinguere motivazione e prova della pretesa, e la mancata preventiva attivazione del contraddittorio non comportava nullità, poiché le allegazioni difensive erano generiche e non dimostravano che il confronto endoprocedimentale avrebbe potuto determinare un esito diverso. La Corte ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata affermando che l’accisa in questione rientra tra i tributi armonizzati e che, in astratto, opera il principio del contraddittorio nei tributi armonizzati, ma nel caso concreto mancava la prova di una lesione effettiva e decisiva del diritto di difesa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
individua l’esenzione dall’accisa per i prodotti destinati alle basi militari statunitensi
art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
regola l’avviso di pagamento per il recupero dell’accisa
art. 19 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato per evidenziare che la disciplina del processo verbale è stata introdotta/modificata successivamente ai fatti
art. 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4
non risultava violato nel caso concreto, anche perché l’accertamento non derivava da verifica fiscale in senso stretto
art. 30 legge 7 gennaio 1929, n. 4
attribuisce l’accertamento delle violazioni agli ufficiali e agenti di polizia tributaria
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l’omessa allegazione dell’atto richiamato non vizia l’avviso se la motivazione è comunque sufficiente e riproduce il contenuto essenziale rilevante
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
invocato per il contraddittorio endoprocedimentale, ma ritenuto non determinante nel caso concreto
art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
riconosce il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento pregiudizievole nei tributi armonizzati
art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato dal ricorrente a sostegno delle garanzie difensive
art. 115 c.p.c.
la censura era diretta a contestare la valutazione delle prove, inammissibile in cassazione
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del ricorso per violazione di legge
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
menzionato perché ha modificato la disciplina, ma successivamente ai fatti di causa
d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
ha attuato la direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici
direttiva 2003/96/CE
richiamata per affermare il carattere armonizzato dell’accisa sui prodotti energetici
direttiva 2008/118/CE
richiamata per il regime generale delle accise sui prodotti energetici ed elettricità
Cass., Sez. U, 9 dicembre 2015, n. 24823
richiamata per il principio del contraddittorio nei tributi armonizzati e per la necessità di allegare in concreto le ragioni difensive che avrebbero potuto condurre a un diverso esito
Cass., 25 marzo 2024, n. 8016
richiamata per distinguere tra motivazione dell’atto e prova della pretesa impositiva
Corte di giustizia, causa C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics
richiamata per il criterio secondo cui la violazione del diritto di essere sentiti comporta annullamento solo se il procedimento avrebbe potuto portare a un risultato diverso
Massime di principio
- Negli avvisi di pagamento in materia tributaria, la validità della motivazione va tenuta distinta dal tema della prova della pretesa: l’atto è legittimo se consente al contribuente di comprendere il nucleo della contestazione, anche quando richiami per relationem atti o risultati istruttori non allegati, purché il contenuto essenziale rilevante sia riportato nell’atto noto.
- Il contraddittorio endoprocedimentale, nei tributi armonizzati, è presidio di difesa imposto dal diritto dell’Unione; tuttavia la sua omessa attivazione non determina automaticamente la nullità dell’atto, essendo necessario che il contribuente indichi concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e che tali difese siano idonee a prospettare un possibile esito diverso del procedimento.
- Ai fini dell’invalidità dell’atto per mancato contraddittorio non basta dedurre in modo generico una diversa qualifica professionale o una generica estraneità ai fatti: occorre allegare elementi specifici, non pretestuosi e potenzialmente decisivi.
- In sede di legittimità, la censura che formalmente richiama la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- L’avviso di pagamento ex art. 14 TUA ha natura mista, perché contiene sia l’accertamento dei presupposti e dell’ammontare dell’imposta sia l’intimazione all’adempimento, e può fondarsi su attività istruttorie complesse senza necessità di un previo atto di accertamento in senso classico.
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