Sentenza n. 2944/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/6408 del 23 maggio 2022, recante ad oggetto « Approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S) “Piano verso l'economia circolare” », pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 21 del 27 maggio 2022 (doc. 1), nelle parti in cui, in asserita applicazione dell'art. 8, co. 7, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12, prevede l'applicazione di un criterio di localizzazione di tipo ‘escludente' per la realizzazione di discariche e/o per la modifica degli impianti di discarica esistenti all'interno delle aree di pregio agricolo vitivinicolo DOC e DOCG; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/6408 del 23 maggio 2022, nella parte in cui qualificava come escludente il criterio di localizzazione di discariche o modifiche di impianti esistenti nelle aree di pregio agricolo vitivinicolo DOC e DOCG
Esito
Favorevole al resistente (regione e provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, comprensivo del Programma Regionale di Bonifica, nella parte relativa al criterio localizzativo escludente per discariche e modifiche di impianti di discarica situati in aree di pregio agricolo vitivinicolo DOC e DOCG, deducendo l'illegittimità di tale previsione e degli atti connessi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo tuttavia una pronuncia di cessazione della materia del contendere in ragione di sopravvenienze normative e amministrative. Tali sopravvenienze hanno eliminato la natura escludente del criterio, sostituendola con una valutazione penalizzante da effettuare concretamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché dichiarare cessata la materia del contendere. Le modifiche sopravvenute hanno infatti reso non più attuale l'interesse alla decisione sulla legittimità della previsione impugnata, ma non sono state adottate come atti individuali di autotutela direttamente satisfattivi della pretesa della ricorrente e non le hanno attribuito il bene finale perseguito. Il giudice ha quindi escluso i presupposti della cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate, in considerazione della natura generale e sopravvenuta della modifica pianificatoria; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse attuale alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione definitoria sul sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 8, comma 7, l.r. Lombardia 12 luglio 2007, n. 12
Indicato nell'atto impugnato quale base normativa del criterio localizzativo contestato.
Massime di principio
- La sopravvenienza di una disciplina generale che elimini o modifichi la previsione impugnata, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sulla sua legittimità, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere richiede una soddisfazione piena e concreta della pretesa azionata, normalmente derivante da un atto direttamente satisfattivo e riferibile alla specifica posizione del ricorrente; la mera modifica generale della disciplina impugnata non è sufficiente quando non attribuisca il bene finale richiesto.
- Quando la disciplina pianificatoria impugnata è superata da sopravvenienze normative e amministrative generali, il giudice deve distinguere tra perdita dell'interesse alla decisione, che comporta improcedibilità, e soddisfazione integrale della pretesa, che può comportare cessazione della materia del contendere.
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