Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento n. 100/2020 MP del 7 agosto 2020, notificato in data 5 gennaio 2021, con cui si vietava al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Altino, senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di 3 anni dalla data di notifica.

Giustizia amministrativa202100138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Altino senza preventiva autorizzazione per tre anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Chieti gli aveva vietato di fare ritorno nel Comune di Altino per tre anni, deducendone anzitutto la nullità per omissione dell’ordine di rimpatrio nel Comune di residenza, ritenuto elemento strutturale necessario ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 159/2011. Ha inoltre contestato l’assenza dei presupposti sostanziali della misura, sostenendo che l’unico precedente penale risalisse al 2012, che il procedimento penale più recente fosse stato riqualificato in un’ipotesi meno grave con revoca degli arresti domiciliari e che egli non vivesse dei proventi di attività delittuose, disponendo di redditi propri e familiari. Infine ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando la mancata considerazione della situazione familiare e delle esigenze mediche, poiché il medico curante e la farmacia di riferimento si trovavano nel Comune di Altino.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo, escludendo che l’omissione dell’ordine di rientro nel Comune di residenza determini la nullità del provvedimento deducibile in sede amministrativa. La censura non prospettava infatti una prescrizione lesiva, ma l’asserita incompletezza della misura; l’eventuale annullamento avrebbe potuto condurre alla riedizione del potere con l’aggiunta di un obbligo di rientro più gravoso per il destinatario, senza un’utilità concreta o percepibile per il ricorrente. Il Collegio ha distinto tale valutazione da quella propria del giudice penale, ove l’invalidità del foglio di via può rilevare per impedire l’applicazione di ulteriori conseguenze penali derivanti dalla violazione del provvedimento. Quanto alle ulteriori censure, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti del foglio di via: l’episodio del 6 agosto 2020, relativo al deferimento per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990, era già significativo, ed era corroborato da numerosi pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti e porto abusivo di armi. Tali elementi consentivano un giudizio attuale e concreto di pericolosità, riferito sia al profilo soggettivo della tendenziale dedizione ad attività illecite sia al profilo oggettivo dell’offensività delle condotte rispetto alla sicurezza e alla tranquillità pubblica. Il giudice ha riconosciuto la discrezionalità del Questore, precisando però che essa resta sottoposta al sindacato di legittimità sulla correttezza, logicità e coerenza della motivazione rispetto all’istruttoria e alla situazione concreta. Nel caso esaminato, il provvedimento risultava ragionevole, coerente e adeguatamente istruito. La risalenza di alcuni precedenti, la riqualificazione dell’ultima imputazione e la disponibilità di redditi non erano idonee a infirmare il giudizio complessivo di pericolosità. È stata inoltre ritenuta adeguatamente considerata la situazione sanitaria, poiché il ricorrente poteva accedere al medico curante e acquistare farmaci anche nel Comune di residenza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011

    Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate

    Il foglio di via richiede elementi di fatto attuali e concreti, idonei a fondare un giudizio prognostico di probabile commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica; devono essere valutati sia il profilo soggettivo della dedizione del destinatario ad attività illecite sia il profilo oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    L’omissione dell’ordine di rientro nel Comune di residenza non è stata ritenuta causa di nullità deducibile quando l’annullamento non procurerebbe al ricorrente un’utilità concreta e potrebbe comportare l’adozione di una misura più gravosa.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011

    La diversa rilevanza dell’invalidità del foglio di via nel giudizio penale è collegata alla possibile configurazione della violazione delle disposizioni dell’art. 2 d.lgs. 159/2011 come ulteriore fattispecie penale.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il deferimento per una condotta riconducibile alla materia degli stupefacenti è stato considerato elemento significativo, concorrente con i precedenti di polizia, ai fini del giudizio di pericolosità posto a fondamento del foglio di via.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio può essere adottato solo sulla base di elementi attuali e concreti che consentano un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica; la motivazione deve confrontarsi sia con la dedizione soggettiva del destinatario ad attività illecite sia con l’attitudine offensiva delle condotte considerate.
  • La discrezionalità del Questore nell’adozione del foglio di via non è sottratta al sindacato giurisdizionale: il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza, ma deve verificare la correttezza, logicità e coerenza della decisione rispetto alle risultanze istruttorie e alla situazione concretamente accertata.
  • La mancata indicazione, nel foglio di via, dell’ordine di rientro nel Comune di residenza non comporta, in sede amministrativa, l’accoglimento della domanda di annullamento se il ricorrente non dimostra un’utilità concreta derivante dalla riedizione del potere e l’integrazione dell’atto potrebbe determinare per lui una prescrizione più gravosa.
  • Nel giudizio amministrativo, il giudizio di pericolosità posto a fondamento del foglio di via può essere sorretto dalla valutazione complessiva di un episodio recente e significativo e di precedenti o pregiudizi di polizia, purché tali elementi siano effettivamente istruiti e motivatamente collegati all’attualità dell’allarme sociale.
  • La disponibilità di redditi leciti, la risalenza di alcuni precedenti o la riqualificazione dell’ultima imputazione non impongono l’annullamento del foglio di via quando il quadro istruttorio complessivo conserva adeguata consistenza nel dimostrare l’attuale pericolosità del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.