Cassazione Civile, Ordinanza n. 08282/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica IMU per l'anno 2012 emesso dal Comune di Napoli nei confronti di una società proprietaria di immobili. In appello la CTR aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendo infondata l'eccezione di decadenza del potere impositivo. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dell'art. 10 d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'avviso fosse tardivo e quindi decaduto; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 56 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 346 e 112 c.p.c., censurando la CTR per avere dichiarato inammissibile l'appello incidentale, assumendo che non fossero state riproposte eccezioni già disattese in primo grado (difetto di motivazione dell'atto, mancata allegazione della delibera consiliare e difetto di sottoscrizione).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in materia di tributi locali, il termine decadenziale ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 decorre diversamente a seconda che il contribuente abbia presentato o meno la dichiarazione: se vi è dichiarazione e omesso versamento, il termine decorre dall'anno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; se manca la dichiarazione, il primo anno utile è quello successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso concreto la CTR aveva valorizzato una dichiarazione di variazione presentata nel 2013 e la ricorrente non aveva contestato in modo specifico che le unità immobiliari accertate vi rientrassero; perciò non era dimostrata la decadenza del Comune alla data della notifica dell'avviso (7 settembre 2018). La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva erroneamente considerato non riproposte eccezioni che, essendo state espressamente respinte dal primo giudice, erano state oggetto di appello incidentale e dovevano quindi essere esaminate. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. 296/2006
gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
ha sostituito i precedenti termini dei tributi locali e fissa un unico termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento; il dies a quo varia se vi è dichiarazione con omesso versamento oppure omessa dichiarazione
art. 10 d.lgs. 504/1992
la disciplina previgente sull'ICI è richiamata solo per individuare il diverso momento rilevante ai fini del versamento e della dichiarazione
art. 56 d.lgs. 546/1992
l'appello incidentale va esaminato quando ripropone questioni espressamente disattese dal primo giudice
art. 346 c.p.c.
le domande ed eccezioni non accolte devono essere riproposte; la Corte esclude che, nel caso concreto, ciò non sia avvenuto
art. 112 c.p.c.
il giudice di appello deve pronunciarsi sulle questioni ritualmente devolute, incluso l'appello incidentale
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
sono i parametri invocati per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
parametro invocato per la censura di violazione di legge relativa all'appello incidentale
art. 10, comma 2, d.lgs. 504/1992
la prima, entro il 16 giugno; la seconda rata deve essere versata dal 10 al 16 dicembre
per l'ICI il versamento avviene entro le scadenze indicate; ciò serve a individuare il momento dal quale decorre la decadenza in caso di omesso pagamento
art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992
entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio
per l'ICI la dichiarazione segue il termine della dichiarazione dei redditi dell'anno di inizio del possesso; la mancata dichiarazione sposta in avanti il dies a quo della decadenza
art. 9, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno
per l'IMU i termini di versamento sono analoghi a quelli ICI e rilevano per il calcolo del termine decadenziale in caso di omesso versamento
art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta
per l'IMU la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo; in caso di omessa dichiarazione il termine decadenziale decorre da un anno successivo rispetto all'ipotesi di dichiarazione presentata
Massime di principio
- In materia di tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 non decorre sempre dall'anno d'imposta, ma va individuato in relazione alla concreta omissione contestata: se il contribuente ha presentato la dichiarazione e ha omesso il versamento, il termine prende a decorrere dall'anno in cui il pagamento doveva essere eseguito; se la dichiarazione è omessa, il dies a quo coincide con l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- L'onere di dimostrare la decadenza dell'ente impositor e richiede una specifica contestazione dei dati fattuali su cui si fonda l'accertamento; in mancanza di una chiara allegazione che le unità immobiliari accertate non rientrassero nella dichiarazione di variazione considerata dal giudice di merito, non può ritenersi maturata la decadenza.
- Le eccezioni e le questioni espressamente disattese dal primo giudice, se riproposte con appello incidentale, devono essere esaminate dal giudice di secondo grado: è errato dichiararle inammissibili per mancata riproposizione quando invece risultino ritualmente devolute all'appello.
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le questioni devolute, senza omettere l'esame dell'appello incidentale; la mancata decisione su questioni ritualmente riproposte integra errore di diritto censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08267/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08269/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08270/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08271/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08272/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08273/2025 del 29/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →