Cassazione Penale, Sentenza n. 25040/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il delitto contestato (furto aggravato in concorso) era diventato procedibile a querela di parte; la querela depositata in atti sarebbe però priva dei requisiti richiesti dall'art. 336 c.p.p. perché presentata materialmente da una delegata (Marina Seligardi) senza valida procura speciale a suo favore e perché mancava l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza della delegante (Maria Teresa Pecchini). La difesa contestava quindi la validità della procedibilità e chiedeva che la Corte d'appello rilevasse il difetto di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato che, in seguito al d.lgs. n. 150/2022, il reato contestato è procedibile esclusivamente a querela di parte. Ha poi applicato i requisiti formali delle norme sul deposito della querela (artt. 333, 336, 337 e 122 c.p.p.) e ha concluso che la querela versata in atti non era valida: mancava una procura speciale valida in favore della delegata che materialmente l'ha presentata e non era indicata la fonte dei poteri di rappresentanza della persona che avrebbe dovuto averli. Avendo l'azione penale perso la caratteristica di procedibilità d'ufficio, la mancanza di una querela valida determina l'improcedibilità dell'azione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per difetto di querela.
Norme richiamate
art. 624, comma 3, cod. pen.
art. 624, comma 3, cod. pen.
Individua il reato materiale oggetto del procedimento (furto aggravato). La Corte ha considerato che, per effetto delle modifiche normative successive, tale fattispecie è divenuta procedibile a querela di parte
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1
d. lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1
Ha modificato il regime di procedibilità di talune fattispecie, determinando che il reato contestato è procedibile a querela di parte; la Corte ne trae la conseguenza che senza querela valida l'azione è improcedibile
art. 333 cod. proc. pen.
Stabilisce che la querela può essere presentata oralmente o per iscritto e chiarisce le modalità di proposizione; la Corte lo richiama per definire le forme ammesse per la querela
art. 336 cod. proc. pen.
Regola i requisiti formali della querela e le condizioni di validità; la Corte ha applicato tale norma per valutare l'insufficienza formale della querela versata in atti
art. 337 cod. proc. pen., comma 3
art. 337, comma 3, cod. proc. pen.
Regola questioni connesse alla querela e alla rappresentanza della persona offesa; la Corte lo cita insieme ad altri articoli per precisare gli obblighi informativi quando la querela è proposta tramite rappresentanti
art. 122 cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti della procura speciale: deve essere per atto pubblico o scrittura privata autenticata (salvo per le pubbliche amministrazioni) e deve indicare l'oggetto e i fatti per cui è conferita. La Corte ha richiamato questa previsione per dichiarare invalida la procura mancante o inidonea
art. 129 cod. proc. pen.
Citato nel ricorso; di norma riguarda poteri e rappresentanza nelle fasi processuali: la Corte, nel complesso, ha ritenuto necessario che la fonte dei poteri di rappresentanza sia documentalmente dimostrata quando la querela è proposta da un rappresentante
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta trasforma un reato da perseguibile d'ufficio a procedibile a querela di parte, la validità formale della querela diventa condizione di procedibilità: senza una querela valida l'azione penale è improcedibile
- La querela presentata tramite delegato non è di per sé sufficiente: occorre una procura speciale valida conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (salvo diverse previsioni per le pubbliche amministrazioni) che specifichi l'oggetto e i fatti
- Quando la querela è proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione, la stessa deve indicare la fonte dei poteri di rappresentanza (atto costitutivo, nomina, procura generale o speciale); la mancanza di tale indicazione può determinare l'invalidità della querela
- Il giudice deve verificare, anche d'ufficio se rilevante per la procedibilità, la regolarità formale della querela quando la procedibilità dipende dalla querela stessa
- In presenza di una querela formalemente inesistente o viziata in caso di procedibilità a querela, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio per mancata procedibilità
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