Ordinanza n. 588/2026 - Palermo, Sezione 3
per la correzione della sentenza n. 1889 del 2024, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 1094 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dispositivo della sentenza n. 1889/2024, già oggetto di precedente correzione, relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio
Esito
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha presentato un'istanza di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza n. 1889/2024. L'istanza mirava a modificare la formulazione relativa alla condanna alle spese, precisando che queste dovessero essere versate in favore dell'Erario - Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in considerazione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza ministeriale è stata ritenuta inammissibile perché non notificata alle altre parti, nonostante l'avviso dato nella precedente camera di consiglio e il termine concesso all'Avvocatura dello Stato per provvedere alla notificazione. Parallelamente, la Segreteria generale del TAR ha presentato un'istanza di correzione, notificata alle altre parti, chiedendo di riallineare l'importo delle spese indicato nella sentenza con quello risultante dal decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato n. 3398/2024, che aveva liquidato al difensore della parte ricorrente la somma di € 1.868,75 oltre IVA e CAP. L'importo di € 1.500 indicato nel dispositivo della sentenza corretta è stato qualificato come mero errore materiale, dovuto a un disguido nella precedente correzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione proposta dal Ministero dell'Interno per omessa notificazione alle altre parti. Ha invece accolto l'istanza di correzione proveniente dall'ufficio, ritenendola ritualmente notificata e fondata sull'esigenza di coordinare il dispositivo della sentenza con il precedente decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato. Ha quindi sostituito il punto 3 del dispositivo della sentenza n. 1889/2024, disponendo che l'Amministrazione resistente paghi le spese di giudizio nella misura complessiva di € 1.868,75, oltre IVA, CNAP, rimborso spese generali e contributo unificato, in favore dell'Erario - Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali amministrativi.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale deve essere notificata alle altre parti del giudizio; in mancanza, è inammissibile, anche quando il giudice abbia previamente assegnato un termine per provvedere alla notificazione.
- È correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. il disallineamento meramente materiale tra l'importo delle spese indicato nel dispositivo di una sentenza e quello risultante dal precedente decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, quando l'errore dipenda da un mero disguido e non richieda una nuova valutazione decisoria.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta su istanza dell'ufficio, purché la relativa domanda sia notificata alle altre parti del giudizio.
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