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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40198/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. contro la custodia in carcere disposta dal G.I.P. (provvedimento del 4/01/2022) per reati commessi il 19/05/2019: tentato omicidio aggravato (capo a), detenzione e porto illegale di armi (capo b) e ricettazione (capo d), tutti aggravati dall'art. 416‑bis.1 c.p. Il ricorrente contestava l'insufficienza e l'illogicità della motivazione del Tribunale: sosteneva mancanza di collegamento probatorio tra le intercettazioni del 16 maggio e del 23 ottobre 2019 e l'agguato; negava che la frase pronunciata da Antonio Campisi ("la casa quella è" / "la casa e tutto") potesse provare la conoscenza dell'ubicazione della vittima; contestava l'interpretazione dei dati GPS, delle riprese di videosorveglianza e dell'assenza di voci nella microspia come elementi indicativi della partecipazione di Molè al sopralluogo e al tentato omicidio.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo logico e coerente, valutando in modo unitario e concorde le intercettazioni (16/05 e 23/10/2019), i dati GPS, le riprese di videosorveglianza e le risultanze investigative (auto rinvenuta e incendiata con le armi all'interno), nel contesto della faida tra le famiglie mafiose (Campisi vs Mancuso). Tale quadro è stato ritenuto idoneo a fondare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari; pertanto il rigetto del riesame è stato confermato. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale riferimento procedurale per la richiesta di riesame della misura cautelare; il ricorso mirava al riesame ex art. 309 c.p.p.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    La qualificazione dei reati come aggravati dall'art. 416‑bis.1 è stata utilizzata per riconoscere la finalità di rafforzamento/agevolazione della rete mafiosa, aggravando il profilo colposo e cautelare.

  • artt. 56, 575, 577 cod. pen.

    Norme relative al tentato omicidio (art.56) e al delitto di omicidio (art.575) con aggravanti speciali (art.577); il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione al tentato omicidio contestato.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4, 7

    Norme sul porto e detenzione illegale di armi, richiamate per il capo relativo alle armi rinvenute e utilizzate nell'agguato.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione utilizzata per contestare l'acquisto/possesso dell'autovettura provento di furto.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Ricondotta alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sul riesame delle misure cautelari: la cassazione può verificare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento, reiterazione), la conferma della misura è stata ritenuta giustificata sulla base degli elementi probatori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per il pagamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Ordine di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi allo stato di detenzione del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari in cassazione è limitato: la Corte verifica solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non un diverso apprezzamento del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito.
  • Elementi indiziari tra loro concordanti (intercettazioni, dati GPS, riprese video, rinvenimento dell'auto e delle armi) possono costituire nel loro insieme prova di gravità indiziaria anche se nessun singolo elemento è decisivo da solo.
  • Frasi frammentarie captate in conversazioni possono assumere valore probatorio se ricondotte coerentemente ad altri riscontri investigativi (movimenti registrati, presenza dell'autovettura, rinvenimento di armi).
  • L'assenza di voci registrate da una microspia non è di per sé elemento conclusivo a favore dell'imputato; va valutata nel contesto probatorio complessivo.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare la carenza di motivazione logica o la violazione di specifiche norme, non solo proporre una diversa interpretazione degli stessi elementi.

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