Cassazione Penale, Sentenza n. 285/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Le censure principali sono: per DE ROSALIA, travisamento delle prove e rilievo errato sulla consegna e disponibilita dellarma, con conseguente illegittima applicazione dellaggravante per uso di arma e mancata valutazione del concorso anomalo; per ZITO, nullita del verbale di acquisizione delle immagini di videosorveglianza e relativa inutilizzabilita, la tesi del falso grossolano per le banconote contraffatte (che renderebbe inoffensiva la condotta) e la contestazione della sussistenza dell'elemento volitivo rispetto alluso dellarma; per BRONTE, vizio nella valutazione delle attenuanti generiche e della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle aggravanti nonche difetto di motivazione sulla recidiva qualificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Confermato lassetto delineato in sede di merito: la sentenza di appello, che aveva parzialmente riformato il giudizio di primo grado (assolvendo dal capo b) perche il fatto non costituisce reato e riducendo le pene), resta integra. In particolare la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la disponibilita dellarma e la ragionevole previsione dellimpiego della stessa da parte dei correi, la non decisivita delle carenze formali del verbale di acquisizione delle immagini quando i filmati sono pacifici e incontestati, la non configurabilita della ipotesi di falso grossolano non adeguatamente provata e la legittimita della valutazione negativa delle attenuanti generiche e della qualificazione della recidiva operata dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina)
commi primo, secondo e terzo, nn. 1, 2 e 3-bis
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante collegata all'uso dell'arma anche quando si tratta di una pistola scacciacani priva di tappo occlusivo e quindi non riconoscibile come giocattolo, se la minaccia risulta idonea a produrre timore; inoltre ha condiviso che la disponibilita dellarma, se inserita nel piano criminoso e pronta alluso, puo essere imputata ai correi
art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.
art. 628, comma terzo, n. 1
Usata per sostenere laggravante per impiego di arma; la Corte ha ritenuto che larma pronta alluso integra la rappresentazione e la volizione necessarie per l'aggravante anche se la consegna materiale e avvenuta in fasi concitate
art. 99 cod. pen. (recidiva)
I giudici di merito hanno motivato la sussistenza della recidiva qualificata evidenziando la correlazione qualificata tra i precedenti specifici e la capacita organizzativa dellimputato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche, pur riconosciute in subvalenza, non sono state ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti alla luce della peculiare capacita a delinquere e dei precedenti dellimputato; la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte ha escluso che si trattasse di un concorso anomalo: la partecipazione attiva e violenta del De Rosalia alla rapina giustifica lapplicazione del concorso ordinario e limputazione delle conseguenze del comportamento posto in essere nellambito dellazione comune
art. 116 cod. pen.
Invocato dalla difesa per sostenere una diversa tipizzazione della responsabilita; i giudici hanno ritenuto inapplicabile tale prospettazione e confermato il concorso pieno nellazione
art. 49 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di delitto impossibile/falso inoffensivo; la Corte ricorda che la nozione di falso grossolano richiede la riconoscibilita ictu oculi dalla generalita delle persone e che nel caso concreto tale requisito non e stato dimostrato
art. 455 cod. pen. (falso)
La Corte ha ritenuto che la contraffazione delle banconote risultasse dagli atti e dagli esami degli operanti e non e stata dimostrata la rozzezza tale da integrare il falso inoffensivo
art. 606 cod. proc. pen. (straordinario rimedio in cassazione)
art. 606, lett. b), c) ed e)
Le doglianze presentate in cassazione sono state esaminate sotto i profili indicati da tali lettere; la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o aspecificita delle censure
art. 142 cod. proc. pen. (nullita dei verbali)
La Corte ha precisato che la nullita formale del verbale di acquisizione, se relativa, non determina lautomaticainutilizzabilita delle riprese video quando queste ultime siano preesistenti, autonome, pacifiche e non contestate
art. 125, comma terzo e art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)
art. 125, comma terzo; art. 192
Richiamati nei motivi come limiti alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato la disponibilita dellarma e il quadro probatorio complessivo senza travisamenti
art. 69 cod. pen.
Richiamato insieme allart. 62-bis dalla difesa del Bronte in tema di valutazione delle circostanze; la Corte ha giudicato corretta la ponderazione effettuata dai giudici di merito
Massime di principio
- La presenza di unarma pronta alluso, anche se si tratta di una pistola scacciacani priva di tappo occlusivo e quindi non immediatamente distinguibile da una vera, puo integrare laggravante delluso di arma nella rapina se era parte della organizzazione dellazione o comunque rendeva credibile la minaccia
- La consegna materiale dellarma durante fasi concitate non esclude la responsabilita dei correi se il contesto dimostra che larma era prevista e resa disponibile nellambito del piano criminoso; la conoscenza o prevedibilita dellimpiego possono essere desunte dalla comune organizzazione dellazione
- Difetti formali nel verbale di acquisizione delle immagini non invalidano automaticamente le riprese quando i filmati sono entita autonome, pacifiche e non contestate e soprattutto nel rito abbreviato la valutazione probatoria puo fondarsi su altre e concordanti risultanze
- La qualificazione del falso come 'grossolano' richiede prova che la contraffazione fosse immediatamente riconoscibile dalluomo qualunque; la mera percepibilita visiva non basta se non documentata concretamente
- Le attenuanti generiche possono essere ritenute subvalenti o non equivalenti rispetto alle aggravanti se il giudice di merito motiva adeguatamente sulla personalita del reo, i precedenti e la capacita a delinquere
- La partecipazione attiva e violenta alla consumazione del reato giustifica lapplicazione del concorso ordinario (art. 110) e rende inidonea la qualificazione come concorso anomalo quando limputato abbia contribuito in modo determinante allazione criminosa
- La Cassazione valuta inammissibili i ricorsi manifestamente infondati o aspecifici e non dispone revisione del merito se la motivazione dei giudici di merito risulta logicamente coerente e fondata sulle risultanze processuali
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