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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01968/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale e ha chiesto la riqualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice; la Corte ha però rilevato che la censura era in fatto e rivalutativa, oltre che sostanzialmente riproduttiva dei motivi già dedotti in appello. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno in relazione alla bancarotta per distrazione; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'elevata esposizione debitoria della società e l'inconsistenza del patrimonio sociale, osservando che anche il modesto valore dei due furgoni non rinvenuti avrebbe comunque arrecato un pur minimo sollievo ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, in quanto non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla non concedibilità della speciale tenuità del danno. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 223 e 216 R.D. 267/1942

    Indicate come base normativa dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva contestati e confermati nei gradi di merito.

  • art. 216 R.D. 267/1942

    Richiamato per la fattispecie di bancarotta fraudolenta, anche ai fini della distinzione invocata dal ricorrente tra forma fraudolenta e forma semplice.

  • art. 223 R.D. 267/1942

    Richiamato quale disposizione che collega la bancarotta fraudolenta alla posizione dell'imputato nel contesto societario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici profili di illogicità o contraddizione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o della prova, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
  • La doglianza sulla mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è infondata se non si confronta con la concreta valutazione compiuta dal giudice di merito sulla consistenza dell'attivo distratto, sull'entità dell'esposizione debitoria e sull'effetto pregiudizievole per i creditori.
  • In tema di bancarotta distrattiva, la speciale tenuità del danno non può essere affermata in astratto, ma va valutata alla luce della situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e dell'incidenza effettiva della condotta sul soddisfacimento della massa creditoria.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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