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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29822/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura Generale impugnava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Mantova (14/11/2021) che, in rito abbreviato, aveva assolto Tabai dal reato indicato all'art. 322, comma 2, cod. pen., censurando la manifesta illogicità della motivazione: secondo il ricorrente la somma offerta agli operanti non poteva ritenersi non seria o esigua e quindi la valutazione del GUP sarebbe contraddittoria e illogica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha convertito il ricorso per cassazione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente per il riesame. Sono state rigettate le eccezioni preliminari della difesa: l'omessa notifica ex art. 584 cod. proc. pen. non è stata ritenuta idonea a invalidare l'impugnazione e il giudizio successivo (potrebbe incidere solo sulle impugnazioni incidentali); la Procura Generale è stata ritenuta legittimata a proporre l'impugnazione per tacita acquiescenza della Procura della Repubblica (termine per l'appello scaduto e assenza di annotazioni di altre impugnazioni). Non è stata decisa nel merito la questione della fondatezza della censura sulla motivazione, che sarà esaminata in sede di appello.

Norme richiamate

  • art. 322, comma 2, cod. pen.

    Norma che individua il reato contestato all'imputato; nella sentenza di primo grado è stata pronunciata l'assoluzione per non sussistenza del fatto rispetto a questa fattispecie.

  • art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente la conversione del ricorso per cassazione in appello quando il ricorso concerne vizi attinenti alla motivazione o al merito, per rispetto del principio del doppio grado di giudizio.

  • Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2007, n. 320

    Ha consentito al Pubblico Ministero la possibilità di proporre l'appello (prima preclusa in parte dalle modifiche legislative), incidendo sulla legittimazione del PM ad agire nell'instaurare il gravame di merito.

  • art. 584, cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione agli imputati e ai loro difensori; la Corte ha ritenuto che una eventuale notifica irregolare al difensore domiciliatario non invalida l'impugnazione principale, potendo incidere unicamente sulle prospettive di impugnazione incidentale.

  • art. 593-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina la legittimazione della Procura Generale ad impugnare in via sussidiaria quando vi sia acquiescenza della Procura della Repubblica ovvero intervenuta avocazione; nel caso la Procura Generale è stata ritenuta legittimata per tacita acquiescenza.

  • art. 585, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini di impugnazione per la Procura della Repubblica e per la Procura Generale; la Corte ha rilevato la decorrenza dei termini e la tempestività dell'impugnazione della Procura Generale.

  • art. 544, comma 1, cod. proc. pen.

    Riguarda la redazione e la lettura immediata dei motivi della sentenza; nel caso ha avuto rilievo nel computo dei termini per le impugnazioni.

  • art. 165, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'annotazione in calce alla sentenza delle impugnazioni eventualmente proposte; l'assenza di annotazioni ha confermato l'acquiescenza della Procura della Repubblica.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. d), cod. proc. pen.

    Censisce vizi della motivazione e della ricostruzione logico-giuridica appreciabili in cassazione; la possibilità che il ricorso contenesse tale tipo di censure ha giustificato la conversione in appello per rispetto del principio dei gradi di giudizio.

  • Legge n. 46 del 2006

    La modifica introdotta a suo tempo in riferimento all'art. 443 cod. proc. pen. è stata in parte dichiarata incostituzionale, con effetti sulla possibilità per il PM di proporre appello; la giurisprudenza citata ne utilizza gli effetti per giustificare la conversione.

Massime di principio

  • Se un ricorso per cassazione solleva vizi attinenti alla motivazione o al merito, la Corte di Cassazione può e deve convertire il ricorso in appello ex art. 569, comma 3, per rispettare il principio del doppio grado di giudizio.
  • Il Pubblico Ministero, anche se non è la Procura della Repubblica territorialmente competente, può proporre appello in via sussidiaria quando si possa ritenere acconsentita l'assenza di impugnazione da parte della Procura competente (tacita acquiescenza) o se è intervenuta avocazione.
  • Vizi formali di notifica al difensore (per esempio notifica al domiciliatario invece che al difensore di fiducia) non invalideranno automaticamente l'impugnazione principale: possono invece limitarsi a influire sulle possibilità di impugnazioni incidentali.
  • Il calcolo dei termini di impugnazione è cruciale e differenziato per le diverse articolazioni dell'ufficio requirente; la tempestività della Procura Generale va valutata alla luce delle specifiche decorrenze previste dalla legge.
  • La conversione in appello non decide nel merito le censure sulla motivazione: queste saranno esaminate nel grado di merito competente (Corte d'appello) dopo la trasmissione degli atti.

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