Ordinanza n. 480/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto dirigenziale Giunta Regionale della Campania n. 12 del 15.11.2025, Settore 3, UOS 01, avente oggetto: Art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del “Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "San Nicola Manfredi" della potenza di 19.803 kWp, localizzato in aree agricole poste a distanza inferiore a 500 metri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (classificate come "aree idonee" ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021), comprensivo delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel Comune di San Nicola Manfredi (BN)”, Proponente RWE Renewables Italia S.r.l., CUP 9813; - del Decreto dirigenziale Giunta Regionale della Campania - dott.ssa Simona Brancaccio - n. 64 del 24.11.2025, avente oggetto: Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza relativo al "Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "San Nicola Manfredi" della potenza di 19.803 kWp, localizzato in aree agricole poste a distanza inferiore a 500 metri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (classificate come "aree idonee" ai sensi dell'articolo 20 del D. lgs. 199/2021), comprensivo delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel Comune di San Nicola Manfredi (BN)" - Proponente RWE Renewables Italia srl - CUP 9813; - di ogni altro atto espressamente indicato in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale regionale di autorizzazione unica e decreto dirigenziale regionale recante VIA integrata con valutazione di incidenza per un impianto fotovoltaico nel Comune di San Nicola Manfredi
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia di Benevento ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto regionale di autorizzazione unica adottato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 19.803 kWp, nonché il provvedimento regionale di VIA integrata con valutazione di incidenza relativo al medesimo progetto, proposto da RWE Renewables Italia S.r.l. Il testo non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che il ricorso prospetta complesse questioni processuali e sostanziali. La Provincia ha inoltre dedotto un rischio cautelare connesso alla possibile realizzazione dell'impianto.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto l'istanza cautelare senza anticipare la valutazione sulle complesse questioni processuali e sostanziali, riservate alla fase di merito. La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora: il procedimento autorizzatorio risulta ancora in corso e, pertanto, non sussiste il rischio prospettato che la controinteressata proceda alla realizzazione dell'impianto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
Richiamato quale base normativa dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
art. 20 d.lgs. 199/2021
Richiamato nei provvedimenti impugnati in relazione alla qualificazione delle aree interessate come aree idonee.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il periculum in mora prospettato dal ricorrente è meramente eventuale e il procedimento autorizzatorio risulta ancora in corso, sicché non è attuale il rischio di esecuzione dell'intervento contestato.
- Il giudice cautelare può riservare alla fase di merito l'esame di complesse questioni processuali e sostanziali quando, anche a prescindere dal fumus, risulti insussistente il periculum in mora.
- La pendenza del procedimento autorizzatorio esclude, in assenza di ulteriori elementi concreti, il rischio attuale che il controinteressato possa procedere alla realizzazione dell'opera oggetto dell'impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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