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Sentenza

Sentenza n. 13990/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202515609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia del 6 agosto 2025 e contestuale cancellazione dell’impresa dall’Anagrafe degli esecutori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’interdittiva antimafia e la conseguente cancellazione dall’Anagrafe degli esecutori, deducendo violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, del d.l. 189/2016 e delle garanzie del giusto procedimento, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, sproporzione, irragionevolezza, insussistenza dei presupposti, sviamento ed eccesso di potere. L’interdittiva si fondava principalmente sui rapporti di parentela e sulle frequentazioni tra la legale rappresentante, il suo nucleo familiare e un cognato condannato per plurimi reati di criminalità mafiosa e affiliato a un clan camorristico, nonché sulle visite effettuate in carcere e su alcuni controlli delle forze dell’ordine. La ricorrente ha contestato che tali elementi dimostrassero un condizionamento dell’impresa, evidenziando l’assenza di ruoli societari, rapporti economici, cointeressenze o relazioni commerciali tra il soggetto controindicato e la società. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 per la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto istruttoria sugli accessi in carcere e su un controllo effettuato dalle forze dell’ordine.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’interdittiva, con conseguente annullamento della cancellazione dall’Anagrafe degli esecutori. Il Collegio ha riconosciuto che l’informazione antimafia è una misura preventiva, anticipatoria e cautelare, fondata su un giudizio prognostico secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di una condanna penale o della prova di una condotta penalmente rilevante. Tuttavia, tale giudizio deve poggiare su fatti specificamente individuati e provati, valutati mediante un’istruttoria adeguata, una motivazione congrua e un percorso logico non manifestamente irragionevole. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva valorizzato parentela, visite in carcere e frequentazioni familiari, ma non aveva indicato elementi concreti idonei a dimostrare che il soggetto controindicato svolgesse un ruolo imprenditoriale, formale o di fatto, nella società, condizionasse le strategie aziendali o intrattenesse rapporti economici e commerciali con l’impresa. Anche il marito della legale rappresentante non risultava avere ruoli gestionali nella società, svolgendo attività meramente esecutiva presso altra impresa. Le visite in carcere e le frequentazioni tra congiunti attestavano il legame familiare e affettivo, ma non dimostravano, da sole, ingerenza mafiosa nella gestione dell’impresa. Il mero rapporto di parentela non consente infatti di trasferire automaticamente la pericolosità sociale dal soggetto controindicato ai suoi congiunti. Mancando ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti sul ruolo imprenditoriale o sull’influenza esercitata nell’attività societaria, il provvedimento è stato ritenuto carente di istruttoria e motivazione. La censura subordinata sull’art. 94-bis è stata assorbita. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    l’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese

    La misura riguarda tentativi di infiltrazione idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi

    Le condanne o gli altri elementi sintomatici devono essere accompagnati da concreti elementi dai quali emerga che l’attività d’impresa possa agevolare o essere condizionata dalla criminalità organizzata.

  • art. 93, comma 4, d.lgs. 159/2011

    il prefetto valuta se dai dati raccolti possano desumersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa

    La valutazione prefettizia è discrezionale e prognostica, ma deve essere fondata sui dati raccolti attraverso un’istruttoria adeguata e motivata.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi alla permanenza dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La censura relativa alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa è stata assorbita in conseguenza dell’accoglimento della domanda principale.

  • art. 30, comma 6, d.l. 189/2016, convertito in l. 229/2016

    La disposizione istitutiva dell’Anagrafe degli esecutori è richiamata quale base normativa dell’iscrizione e della successiva cancellazione impugnata.

  • art. 13 c.p.a.

    Il TAR Lazio ha ritenuto radicata la propria competenza poiché l’atto era stato adottato da un’Amministrazione centrale con sede in Roma e produceva effetti ultraregionali.

Massime di principio

  • L’interdittiva antimafia è una misura amministrativa di prevenzione, anticipatoria e cautelare, fondata su un giudizio prognostico secondo il criterio del “più probabile che non”; non richiede la prova della responsabilità penale né l’accertamento di una condotta penalmente rilevante attuale.
  • Il giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa, pur espressione di ampia discrezionalità, deve essere ancorato a fatti e condotte specificamente individuati e provati, risultare da un’istruttoria adeguata e da una motivazione congrua, e presentare un percorso logico non manifestamente irragionevole.
  • Il mero rapporto di parentela con un soggetto affiliato o vicino alla criminalità organizzata non costituisce, da solo, un indizio sufficiente di infiltrazione mafiosa, poiché la pericolosità sociale non si trasferisce automaticamente dal parente al familiare o all’impresa.
  • I legami familiari e le frequentazioni assumono rilievo interdittivo quando, per intensità e per ulteriori elementi concreti, dimostrino una conduzione collettiva o una regia familiare dell’impresa, oppure la possibilità che le decisioni aziendali siano influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata.
  • Visite in carcere, frequentazioni e rapporti affettivi tra congiunti, in assenza di elementi relativi a ruoli imprenditoriali, rapporti economici, cointeressenze, relazioni commerciali o condizionamenti della gestione societaria, non sono sufficienti a fondare un’interdittiva antimafia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaCompetenza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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