Cassazione Penale, Sentenza n. 4348/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza emessa in giudizio abbreviato dal GIP di Brescia, l'ha ritenuta responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale (in concorso con terzi) quale titolare della ditta individuale "DM Costruzioni". La Grossi deduce di essere stata soltanto una "testa di legno", avendo consentito la nascita dell'impresa per consentire al convivente/amministratore di fatto Tomarelli Andrea di operare, senza che fosse provata la sua partecipazione soggettiva e oggettiva alle condotte distrattive; sostiene quindi l'insussistenza del dolo e dell'effettiva partecipazione alle distrazioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la responsabilità dell'amministratore formale può derivare non solo dalla posizione formale ma anche da omissioni (art. 40, comma 2, c.p.) consistenti nel mancato esercizio dei poteri di gestione e controllo sull'amministratore di fatto. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva rilevato fatti sintomatici di inerzia colpevole della Grossi: assunzione della titolarità per conto del Tomarelli, apertura di conti correnti e consegna di carnet di assegni firmati in bianco al Tomarelli, uso degli assegni per acquisiti non pagati e mancato controllo nonostante i protesti già dalla fine del 2011, denuncia presentata solo nell'aprile 2012 poco prima del fallimento. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a ricostruire il dolo eventuale e il concorso nella distrazione. Di conseguenza la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 40 c.p. (comma 2)
L'art. 40, comma secondo, c.p. viene interpretato come fondamento della responsabilità per omissione dell'amministratore formale: egli è tenuto a impedire l'evento illecito se ha il dovere giuridico e i poteri per farlo; la sua inerzia può integrare concorso nel reato commesso dall'amministratore di fatto, anche sotto forma di dolo eventuale.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale che viene applicata per irrogare alla ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali del procedimento di cassazione.
Normativa e giurisprudenza in materia di bancarotta fraudolenta
La giurisprudenza consolidata distingue la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (per la quale l'amministratore formale ha un obbligo diretto e personale di tenuta e conservazione delle scritture) dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: per quest'ultima non opera automaticamente la responsabilità dell'amministratore apparente, ma può emergere dal suo comportamento omissivo o dalla consapevolezza, anche generica (dolo eventuale), delle attività illecite poste in essere dall'amministratore di fatto.
Massime di principio
- L'amministratore formale può essere ritenuto responsabile per reati fallimentari anche per omissione: non è determinante solo il titolo formale ma il concreto esercizio (o il mancato esercizio) dei poteri di controllo e gestione.
- In caso di bancarotta fraudolenta documentale, la posizione formale dell'amministratore rende più agevole l'attribuzione di responsabilità, poiché egli ha un obbligo diretto sulle scritture contabili.
- Per la distrazione patrimoniale non è automatica la responsabilità della 'testa di legno'; tuttavia, condotte come apertura di conti, consegna di assegni firmati in bianco, consegna di documenti o mezzi di pagamento all'amministratore di fatto e l'inerzia di fronte a segnali di crisi (protesti, insolvenze) possono integrare il dolo eventuale o la colpa grave omissiva necessaria per il concorso.
- La prova del dolo può essere ricavata da circostanze concrete e comportamenti sintomatici: denuncia tardiva, consegna di strumenti finanziari già firmati, mancato controllo sull'operato dell'amministratore di fatto e mancanza di giustificazioni plausibili costituiscono elementi valutabili insieme per inferire la responsabilità.
- Il mutamento della qualificazione della condotta (es. da condotta diretta ad omissione ex art. 40, comma 2) non viola il principio di correlazione tentandosi a patto che resti immutata l'azione materiale distrattiva nei suoi profili essenziali.
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