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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21655/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello per gli illeciti di cui agli artt. 495 c.p. e 116, comma 5, d.lgs. n.285/1992. Il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020, sostenendo che le conclusioni difensive erano state tempestivamente depositate telematicamente e comunque dovevano essere considerate valide; 2) violazione degli artt. 178, lett. c), 180 e 161, comma 4, c.p.p., poiché il decreto di citazione per il giudizio di appello indicava il nome "Caputo Antonio" anziché "Caputo Angelo", con conseguente incertezza dell'identificazione e notifica viziata (la persona rinvenuta si rifiutò di ricevere l'atto per l'errata indicazione delle generalità), e la notifica al difensore d'ufficio non avrebbe sanato il vizio essendo mancante un rapporto fiduciario effettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che le conclusioni difensive erano state depositate tempestivamente (15/06/2022) e che il decreto di citazione indicava il nome errato "Caputo Antonio" con conseguente incertezza di identificazione. Ha inoltre ritenuto nulla la notifica effettuata nelle circostanze descritte (rifiuto della persona trovata e inesistenza di rapporto fiduciario con il difensore d'ufficio), con la conseguenza che la nullità del decreto di citazione, tempestivamente eccepita, determina l'invalidità della sentenza emessa a seguito del giudizio d'appello. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. n.137 del 2020

    Rilevata l'efficacia del deposito telematico tempestivo delle conclusioni difensive; la Corte ha dato rilievo alla tempestività del deposito telematico come elemento che doveva essere considerato nel giudizio di appello.

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Richiamato nell'ambito delle norme sulla notifica degli atti e sui requisiti formali per l'individuazione del destinatario; l'errata indicazione delle generalità può compromettere la validità della notifica.

  • art. 180 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle modalità di notifica e alle conseguenze dell'inidoneità della stessa a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    La notifica al difensore d'ufficio non sempre sana vizi di notifica: se l'atto non è pervenuto all'imputato per errore imputabile all'ufficio e non vi è rapporto fiduciario che assicuri la conoscenza effettiva, la notifica è invalida.

  • art. 601 c.p.p.

    Il decreto di citazione per il giudizio di appello deve contenere i requisiti previsti dall'art. 429; la mancanza o l'errata indicazione delle generalità che determini incertezza nell'identificazione dell'imputato comporta la nullità del decreto (anche se di regime intermedio se l'imputato è comunque identificabile da altri dati).

  • art. 429, comma 1, lett. a), f) e g) c.p.p.

    Individua i requisiti formali (generalità delle parti e dei difensori, data e luogo di comparizione, sottoscrizione) che devono essere richiamati nel decreto; la loro mancanza o insufficienza può configurare nullità rilevante.

  • art. 495 c.p.

    Norma relativa al reato contestato all'imputato; citata come parte della fattispecie oggetto del processo, non oggetto centrale dell'interpretazione sulle nullità procedurali.

  • art. 116, comma 5, d.lgs. n.285/1992

    Norma relativa al reato contestato (violazioni del codice della strada); citata quale capo di imputazione ma non oggetto diretto dell'interpretazione sulle nullità di notifica.

Massime di principio

  • L'errata indicazione del nome dell'imputato nel decreto di citazione può determinare una nullità rilevante se crea incertezza sull'identificazione; anche quando l'imputato sia in teoria identificabile da altri dati, la nullità può essere rilevante se tempestivamente eccepita.
  • Il deposito telematico tempestivo delle conclusioni difensive va considerato valido e il giudice d'appello deve tenerne conto: la mancata valutazione del deposito tempestivo può costituire motivo di annullamento.
  • La notifica effettuata al difensore d'ufficio non automaticamente sanifica vizi di notifica originati da errori dell'ufficio giudiziario; occorre valutare l'effettiva possibilità che il difensore abbia garantito la conoscenza dell'atto (rapporto fiduciario).
  • Se la nullità del decreto di citazione è tempestivamente eccepita e incide sull'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio, la sentenza resa in quel procedimento può essere annullata anche senza rinvio e gli atti possono essere rimessi alla Corte d'appello per il prosieguo.
  • Errori materiali nella relata di notifica o nell'indicazione delle generalità, se imputabili all'ufficio giudiziario, non devono essere ricondotti automaticamente a responsabilità dell'imputato e possono nullificare la procedura di citazione.

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