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Sentenza

Sentenza n. 1285/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 638/2021, del 2 luglio 2021, pubblicato il 6 luglio 2021, emesso dal Tribunale di Agrigento.

Giustizia amministrativa202501284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 638/2021 del Tribunale di Agrigento, definitivamente esecutivo, avente ad oggetto il pagamento di euro 141.450,88 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 141.450,88, oltre accessori, lamentando l’inerzia dell’amministrazione. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione in relazione alla procedura di dissesto dell’ente, accertando che il credito, riconducibile a fatture emesse a partire dal 2016, non rientrava nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, limitata ai fatti e agli atti di gestione anteriori al 31 dicembre 2015. Nel merito, la ricorrente ha dedotto l’inottemperanza a un titolo giudiziale divenuto definitivamente esecutivo e regolarmente notificato, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, poiché il credito azionato non rientrava nella gestione dell’organo straordinario di liquidazione del Comune dissestato. Ha quindi ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza: il decreto ingiuntivo era stato dichiarato definitivamente esecutivo il 3 novembre 2021, notificato al Comune il 14 settembre 2022 e il ricorso era stato notificato il 21 luglio 2025, oltre il termine dilatorio di centoventi giorni. Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Comune è stato obbligato a conformarsi al titolo e a pagare le somme dovute, comprese le spese di registrazione del titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Agrigento, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario, con termine di ulteriori sessanta giorni dall’istanza della parte interessata. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e il termine per la presentazione della relativa parcella.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere il pagamento di un credito fondato su un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, purché il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di dissesto dell’ente locale, il giudizio di ottemperanza non è precluso quando il credito deriva da fatti o atti di gestione successivi al limite temporale entro il quale opera l’organo straordinario di liquidazione; tale credito resta a carico della gestione ordinaria dell’ente.
  • Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
  • La nomina del commissario ad acta può essere conferita al segretario generale di un altro ente locale, con facoltà di delega, quando ciò sia funzionale all’esecuzione sostitutiva del titolo nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza localeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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