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Sentenza

Sentenza n. 2552/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202300684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell’ASL recante la definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2020 nell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha determinato, a fronte di un fatturato complessivo dichiarato di euro 665.094,85, gli importi liquidabili e non liquidabili relativi alle prestazioni ordinarie e alle prestazioni dei gruppi R A e R B. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 41 CEDU e dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, nonché dei principi di legittimo affidamento, tempestività, buona fede, trasparenza, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, lamentando che la regressione tariffaria fosse stata definita con notevole ritardo rispetto all’esercizio 2020, senza indicare le ragioni del ritardo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni, del decreto commissariale della Regione Campania n. 10 del 17 gennaio 2020 e dei principi di imparzialità e buona amministrazione, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha lamentato l’omessa indicazione della data consuntiva di esaurimento del budget, rendendo non verificabili le elaborazioni dell’ASL e la quantificazione del fatturato liquidabile. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità per la sottoscrizione dei contratti sanitari contenenti una clausola di salvaguardia e la mancata notifica ai controinteressati, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nn. 7902/2023 e 7908/2023, ha ritenuto che le censure non riguardassero gli atti presupposti con cui l’amministrazione aveva deciso la regressione tariffaria o stabilito i criteri di calcolo, ma esclusivamente le modalità e i tempi della sua concreta applicazione. In tale fase l’ASL non esercita un potere autoritativo, bensì compie atti paritetici, iure privatorum, mediante operazioni di calcolo fondate sull’accordo contrattuale, incidendo sull’entità del corrispettivo spettante alla struttura. Il petitum sostanziale riguarda quindi la quantificazione e l’effettiva debenza dei corrispettivi per prestazioni sanitarie rese da un soggetto privato accreditato, con conseguente configurabilità di una posizione di diritto soggettivo e devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che l’ASL non dispone di discrezionalità autoritativa nella determinazione del corrispettivo quando il rapporto è soggetto al limite dello stanziamento e opera nell’ambito di accordi contrattuali. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., ha fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, qualora il giudizio venga riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate in ragione del fatto che il ricorso era stato proposto prima delle richiamate ordinanze delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • artt. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Il rapporto tra strutture private accreditate e Servizio sanitario regionale si svolge nell’ambito di accordi contrattuali e dei relativi limiti di spesa; la controversia sulla quantificazione del corrispettivo per prestazioni rese attiene a una posizione di diritto soggettivo quando non mette in discussione il potere autoritativo a monte.

  • artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990

    Le disposizioni erano invocate dalla ricorrente per contestare motivazione e tardività della determinazione, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme preclusioni e decadenze.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una controversia relativa alla regressione tariffaria di una struttura sanitaria privata accreditata riguarda esclusivamente tempi, modalità applicative, operazioni di calcolo e quantificazione dei corrispettivi, senza contestare gli atti autoritativi a monte che hanno disposto la regressione o fissato i criteri, la posizione azionata è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nella fase di concreta liquidazione delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati, l’azienda sanitaria opera in via paritetica e iure privatorum quando applica i meccanismi previsti dall’accordo contrattuale e dal tetto di spesa, senza esercitare una scelta discrezionale autoritativa.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale: la mera impugnazione formale di una deliberazione di regressione tariffaria non attribuisce di per sé la controversia alla giurisdizione amministrativa, se le censure mirano in realtà alla determinazione dell’importo dovuto per le prestazioni rese.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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