Corte di giustizia, Sentenza C-510/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 ottobre 2025. — PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft. contro Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. — Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Fondi dell’Unione europea – Gestione e controllo – Obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi – Normativa nazionale che esclude qualsiasi ricorso giurisdizionale avverso una decisione che dispone il rimborso di una sovvenzione dell’Unione a causa di un’irregolarità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-510/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il beneficiario di una sovvenzione UE deve poter ottenere una tutela giurisdizionale effettiva contro il recupero della sovvenzione ordinato dall’autorità di gestione. Nel caso ungherese, l’azione civile proposta contro la revoca del contributo, unita alla possibilità di contestare incidentalmente l’ordine di rimborso e di ottenere misure provvisorie, soddisfa in linea di principio l’articolo 47 della Carta. È quindi essenziale che il giudice nazionale possa sospendere l’esecuzione quando l’esecuzione immediata renderebbe illusorio il diritto di difesa.
Tutela giurisdizionale effettiva del beneficiario di una sovvenzione UE contro il recupero esecutivo di fondi nell’ambito del regolamento (UE) 2021/1060
La questione giuridica
Se l’articolo 47 della Carta imponga che il beneficiario di una sovvenzione UE possa impugnare dinanzi a un giudice la decisione esecutiva dell’autorità di gestione che ordina il rimborso della sovvenzione; se un’azione civile proposta contro la decisione di revoca possa costituire un ricorso effettivo; se il ricorso debba poter evitare il rischio di insolvenza derivante dall’esecuzione immediata; e se il giudice nazionale debba poter adottare provvedimenti provvisori per sospendere l’esecuzione quando ciò sia necessario per garantire l’effettività della tutela.
Principio di diritto
L’articolo 47 della Carta impone che il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione concessa nell’ambito del regolamento (UE) 2021/1060 disponga di un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione esecutiva dell’autorità di gestione che gli ordina di rimborsare la sovvenzione. Tale effettività è garantita anche quando il beneficiario possa contestare in via incidentale la decisione di recupero in un’azione civile avverso la revoca della sovvenzione e chiedere provvedimenti provvisori per sospenderne l’esecuzione; se il diritto nazionale ostasse a tali misure, il giudice nazionale deve disapplicare la norma incompatibile o interpretarla conformemente al diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 69, paragrafi 2 e 7, del regolamento (UE) 2021/1060
- Articolo 103, paragrafo 1, della legge ungherese n. CXXX del 2016 (codice di procedura civile)
Tutela giurisdizionale effettiva contro il recupero di una sovvenzione UE
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) in una controversia tra una società beneficiaria di una sovvenzione e il Ministero ungherese competente quale autorità di gestione di un programma cofinanziato da fondi UE. La questione centrale è se il sistema nazionale di recupero delle sovvenzioni, che attribuisce efficacia esecutiva alla decisione amministrativa e limita i rimedi avverso tale decisione, sia compatibile con l’articolo 47 della Carta.
Fatti e procedimento principale
La Profil-Copy 2002 Irodatechnikai Kft. aveva ottenuto una sovvenzione per l’installazione di pannelli solari nell’ambito del programma operativo ungherese "Sviluppo economico e Innovazione Plus", sostenuto dal FESR e dal FSE+. A seguito dell’accertamento di un’irregolarità, il Ministero ha revocato la sovvenzione e ne ha ordinato il recupero.
La decisione è stata confermata in sede amministrativa dalla Direzione della revisione contabile interna e dell’integrità. In base al diritto ungherese, tale decisione non è ulteriormente contestabile in via amministrativa e può essere eseguita, anche tramite riscossione da parte dell’amministrazione tributaria. La società ha allora adito il giudice civile per far dichiarare illegittimi la decisione di irregolarità e l’ordine di recupero, chiedendo anche un provvedimento provvisorio per impedire il recupero forzato prima della decisione definitiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 47 della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Richiama inoltre l’articolo 69, paragrafi 2 e 7, del regolamento (UE) 2021/1060, che impone agli Stati membri di assicurare la legittimità e regolarità delle spese e di adottare disposizioni per l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.
Sul piano interno, sono menzionati il decreto governativo n. 256/2021, che disciplina l’utilizzo delle sovvenzioni dei fondi UE nel periodo 2021-2027, nonché la normativa processuale ungherese sui provvedimenti provvisori e sui procedimenti esecutivi dell’amministrazione tributaria.
Prima questione pregiudiziale
La Corte afferma che l’articolo 47 della Carta è applicabile perché la controversia rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione: la decisione di revoca e recupero è stata adottata sulla base del decreto n. 256/2021, che attua il regolamento 2021/1060.
Ne deriva che il beneficiario deve poter disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione esecutiva dell’autorità di gestione che impone il rimborso della sovvenzione. La Corte quindi risponde affermativamente alla prima questione.
Questioni dalla seconda alla quarta: azione civile e provvedimenti provvisori
La Corte esamina congiuntamente le ulteriori questioni e parte dal principio di autonomia procedurale degli Stati membri, temperato dall’obbligo di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Ricorda che il diritto dell’Unione non impone l’istituzione di nuovi rimedi se esiste già un giudice che possa, almeno incidentalmente, garantire il rispetto dei diritti conferiti dall’ordinamento UE.
Nel caso di specie, il diritto ungherese consente al giudice civile di esaminare incidentalmente la legittimità della decisione esecutiva di recupero nell’ambito dell’azione proposta contro la revoca della sovvenzione. Inoltre, il giudice nazionale deve poter concedere misure provvisorie quando ciò sia necessario per preservare l’efficacia della futura decisione giudiziaria.
Obbligo del giudice nazionale di garantire l’effettività
La Corte sottolinea che, se una norma nazionale impedisse l’adozione di misure provvisorie, il giudice dovrebbe disapplicarla. Richiama altresì il dovere di interpretazione conforme del diritto nazionale e osserva che il giudice non può dichiararsi impotente solo perché una prassi giurisprudenziale consolidata sia incompatibile con il diritto dell’Unione.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che, nel sistema ungherese descritto dal giudice del rinvio, il giudice civile debba potersi dichiarare competente a sospendere l’esecuzione della decisione di recupero. In difetto, la possibilità per l’amministrazione di procedere a esecuzione forzata renderebbe il ricorso illusorio e violerebbe il contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che:
- il beneficiario di una sovvenzione dell’Unione concessa nell’ambito del regolamento (UE) 2021/1060 deve disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo contro la decisione esecutiva di recupero;
- la possibilità di impugnare incidentalmente tale decisione in un’azione civile avverso la revoca della sovvenzione, chiedendo anche provvedimenti provvisori per sospendere l’esecuzione, costituisce un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta.
La sentenza valorizza dunque l’effettività concreta della tutela: il beneficiario deve poter evitare che l’esecuzione anticipata svuoti di utilità il giudizio di merito.
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