Corte di giustizia, Sentenza C-482/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2025. — Commissione europea contro Regno di Danimarca. — Inadempimento di uno Stato – Accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus – Regolamento (CE) n. 1073/2009 – Articolo 2, punti 4 e 7, e articolo 15, lettera b) – Trasporti di cabotaggio effettuati con autobus nell’ambito di servizi occasionali – Misure nazionali di applicazione che introducono un periodo massimo di sette giorni consecutivi nel corso di uno stesso mese di calendario – Discrezionalità – Proporzionalità. — Causa C-482/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto il ricorso per inadempimento della Commissione contro la Danimarca relativo al cabotaggio con autobus. Ha ritenuto che il regolamento n. 1073/2009 non impedisca agli Stati membri di adottare misure nazionali di applicazione per precisare la nozione di trasporto "a titolo temporaneo". La limitazione danese a sette giorni consecutivi nel mese è stata considerata proporzionata rispetto all’obiettivo di evitare che il cabotaggio diventi un’attività permanente o continua. Di conseguenza, la Commissione è stata condannata alle spese.
Inadempimento della Danimarca in materia di cabotaggio con autobus: legittimità di una prassi nazionale che limita i servizi occasionali a un massimo di sette giorni consecutivi nel mese
La questione giuridica
Se l’articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 1073/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 4 e 7, osti a una prassi amministrativa nazionale che consente i trasporti di cabotaggio con autobus nell’ambito di servizi occasionali solo se svolti entro sette giorni consecutivi nel corso di uno stesso mese di calendario, e se tale prassi violi il principio di proporzionalità.
Principio di diritto
Gli Stati membri possono adottare misure nazionali di applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 quando le disposizioni sul cabotaggio sono formulate in termini generici e non precisano la nozione di attività "a titolo temporaneo"; tuttavia tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità. Una prassi come quella danese, che limita i servizi occasionali di cabotaggio con autobus a sette giorni consecutivi in un mese di calendario, è stata ritenuta idonea e non eccedente quanto necessario per garantire il carattere temporaneo dell’attività, sicché la Commissione non ha dimostrato l’inadempimento contestato.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1073/2009
- Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009
- Articolo 2, punti 4 e 7, del regolamento (CE) n. 1073/2009
- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 1073/2009
- Articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 1073/2009
- Regolamento (CE) n. 561/2006
- Regolamento (CE) n. 1072/2009
- Articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1072/2009
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento della Danimarca in materia di cabotaggio con autobus: limite di sette giorni nel mese
La Corte, in un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE, ha esaminato la compatibilità con il regolamento (CE) n. 1073/2009 della prassi amministrativa danese che consente i trasporti di cabotaggio con autobus nell’ambito di servizi occasionali solo entro sette giorni consecutivi nel corso di uno stesso mese di calendario.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione ha contestato alla Danimarca di avere imposto, dal 1° novembre 2019, una interpretazione restrittiva della nozione di trasporto di cabotaggio "a titolo temporaneo", tale da vietare due operazioni di cabotaggio nello stesso mese se distanziate oltre una settimana. Dopo lettera di diffida e parere motivato, la Commissione ha adito la Corte sostenendo che la prassi violasse l’articolo 15, lettera b), del regolamento n. 1073/2009, l’obiettivo del regolamento e il principio di proporzionalità.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, il regolamento n. 1073/2009, e segnatamente:
- articolo 1, paragrafo 4, sull’applicabilità ai servizi nazionali di trasporto di passeggeri effettuati a titolo temporaneo da un vettore non residente;
- articolo 2, punto 4, sulla definizione di "servizi occasionali";
- articolo 2, punto 7, sulla nozione di "trasporti di cabotaggio";
- articolo 14, sul principio generale di autorizzazione al cabotaggio;
- articolo 15, lettera b), che ammette i trasporti di cabotaggio per i servizi occasionali. Richiama inoltre l’articolo 288 TFUE e la giurisprudenza sulla possibilità per gli Stati membri di adottare misure di applicazione di un regolamento quando le disposizioni lo richiedano. Sono evocati anche il regolamento n. 1072/2009 e la sua disciplina del cabotaggio merci, per analogia, nonché il regolamento n. 561/2006 nel considerando 10.
Ragionamento della Corte: possibilità di misure nazionali di applicazione
La Corte ricorda che i regolamenti producono in linea di principio effetti immediati, ma che alcune disposizioni possono necessitare di misure nazionali di applicazione, purché tali misure non ostacolino l’applicabilità diretta del regolamento, non ne mascherino la natura e si limitino a precisare il margine discrezionale conferito agli Stati membri.
Nel caso di specie, la Corte osserva che l’articolo 2, punto 7, e l’articolo 15, lettera b), del regolamento n. 1073/2009 non autorizzano espressamente misure nazionali, ma formulano la nozione di cabotaggio e di servizi occasionali in termini generici, senza precisare in modo concreto il requisito del carattere temporaneo né in durata né in numero di operazioni. Tale imprecisione giustifica l’adozione di misure nazionali di applicazione.
Ragionamento della Corte: proporzionalità della prassi danese
Quanto alla proporzionalità, la Corte considera che il limite di sette giorni consecutivi in un mese è idoneo a garantire che il cabotaggio resti temporaneo e non si trasformi in un’attività permanente o continua nello Stato ospitante. La misura è inoltre ritenuta non eccedente quanto necessario, poiché impone solo un periodo di attesa, ma non vieta al vettore di svolgere altre operazioni di trasporto internazionale o cabotaggio in altri Stati membri. La Commissione, secondo la Corte, non ha indicato concretamente misure meno restrittive altrettanto efficaci.
Decisione e conseguenze
La Corte conclude che la Commissione non ha dimostrato che la Danimarca, non autorizzando i trasporti di cabotaggio effettuati con autobus nell’ambito di servizi occasionali se non entro il limite indicato, sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 15, lettera b), del regolamento n. 1073/2009. Il ricorso è quindi respinto e la Commissione è condannata alle spese.
Principio affermato
Gli Stati membri possono adottare misure nazionali che precisino la nozione di trasporto di cabotaggio "a titolo temporaneo" nel settore dei servizi occasionali di trasporto passeggeri con autobus, purché tali misure siano proporzionate e non eccedano quanto necessario per impedire che l’attività diventi permanente o continua; una limitazione temporale come quella danese è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione.
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