Corte di giustizia, Sentenza C-218/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 ottobre 2025. — Felicísima contro Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal e IATA España SLU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n° 4 de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 2 – Nozione di “bagagli” – Articolo 22, paragrafo 2 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di perdita di bagagli – Perdita di un animale da compagnia di un passeggero – Risarcimento del danno morale. — Causa C-218/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, ai fini della Convenzione di Montreal, un animale da compagnia viaggiato con il passeggero rientra nella nozione di "bagagli" e non in quella di passeggeri. Perciò la sua perdita è soggetta al regime di responsabilità per i bagagli, inclusa la limitazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Resta salva la facoltà del passeggero di aumentare il limite mediante dichiarazione speciale di interesse alla consegna.
Trasporto aereo internazionale: gli animali da compagnia rientrano nella nozione di "bagagli" ai fini della responsabilità del vettore per perdita, con applicazione del limite risarcitorio della Convenzione di Montreal.
La questione giuridica
Si chiede se l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che gli animali domestici o da compagnia sono esclusi dalla nozione di "bagagli" e, quindi, dal limite di responsabilità previsto per la perdita dei bagagli.
Principio di diritto
Gli animali da compagnia trasportati nell’ambito di un volo internazionale non sono esclusi dalla nozione di "bagagli" ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal; di conseguenza, la loro perdita rientra nel regime di responsabilità previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, con applicazione del relativo massimale, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione. L’articolo 13 TFUE non osta a tale interpretazione, purché le esigenze di benessere animale siano prese in considerazione nel trasporto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, articoli 1, 17, paragrafi 2 e 4, 22, paragrafo 2, 24
- Decisione 2001/539/CE del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 2027/97
- Regolamento (CE) n. 889/2002
- Articolo 13 TFUE
- Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, articoli 31 e 32
Trasporto aereo internazionale e perdita di un animale da compagnia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Juzgado de lo Mercantil no 4 de Madrid nell’ambito di una controversia tra una passeggera e il vettore aereo Iberia relativa al risarcimento del danno morale conseguente alla perdita del cane della ricorrente durante un volo internazionale. La questione centrale è se, ai fini della Convenzione di Montreal, un animale da compagnia debba essere escluso dalla nozione di "bagagli".
Fatti e procedimento principale
Nel volo da Buenos Aires a Barcellona del 22 ottobre 2019, la passeggera aveva consegnato il trasportino contenente il cane affinché fosse collocato in stiva. L’animale è uscito dal trasportino, si è allontanato nei pressi dell’aeromobile ed è andato perduto. La passeggera ha chiesto EUR 5000 a titolo di danno morale, mentre Iberia ha ammesso la propria responsabilità ma solo entro il limite previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la Convenzione di Montreal del 1999, in particolare gli articoli 1, 17, paragrafi 2 e 4, 22, paragrafo 2, e 24;
- il regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e l’articolo 3, paragrafo 1;
- l’articolo 13 TFUE;
- la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, articoli 31 e 32.
Viene altresì richiamata la decisione 2001/539/CE del Consiglio di approvazione della Convenzione per conto dell’Unione.
Questioni interpretative sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio dubitava che la nozione di "bagagli" potesse includere gli animali da compagnia, rilevando che:
- gli animali sono esseri senzienti secondo l’articolo 13 TFUE e, nel diritto spagnolo, esseri viventi dotati di sensibilità;
- la loro perdita può generare un danno psicologico diverso da quello derivante dalla perdita di cose;
- il limite risarcitorio dell’articolo 22, paragrafo 2, sarebbe pensato per il valore materiale del bene e potrebbe non essere adeguato al danno morale.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2027/97, secondo cui la responsabilità dei vettori aerei dell’Unione è disciplinata dalla Convenzione di Montreal. Osserva poi che la nozione di "bagagli" non è definita in modo autonomo né dalla Convenzione né dal regolamento, per cui deve essere interpretata in modo uniforme e autonomo, secondo i criteri della Convenzione di Vienna.
Nel significato comune, "bagagli" indica gli oggetti portati con sé in viaggio; tale nozione non esclude di per sé gli animali da compagnia. Dal contesto sistematico, la Corte rileva che la Convenzione distingue chiaramente tra persone e bagagli nell’articolo 1: ciò impedisce di assimilare un animale da compagnia a un "passeggero". I lavori preparatori confermano che gli Stati contraenti non hanno inteso assoggettare gli animali al regime dei passeggeri.
Ne deriva che, ai fini del trasporto aereo internazionale, l’animale da compagnia rientra nella nozione di "bagagli" e la sua perdita è soggetta al regime dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 22, paragrafo 2. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui il limite dell’articolo 22, paragrafo 2, costituisce un massimale di risarcimento, che comprende anche il danno morale, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, mediante la quale il passeggero può elevare il limite previo eventuale pagamento supplementare.
Quanto all’articolo 13 TFUE, la Corte afferma che esso esprime l’obiettivo di interesse generale della tutela del benessere degli animali, ma non impedisce che essi siano trasportati come "bagagli" nel sistema di responsabilità della Convenzione di Montreal, purché le esigenze di benessere animale siano pienamente considerate nel trasporto.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di "bagagli".
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del trasporto aereo e per i professionisti che assistono passeggeri o vettori, la sentenza conferma che la perdita di un animale da compagnia durante un volo internazionale ricade nel regime limitato di responsabilità previsto per i bagagli. In assenza di dichiarazione speciale di interesse alla consegna, il risarcimento resta soggetto al massimale convenzionale applicabile, anche quando il danno lamentato abbia una componente morale.
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