Corte di giustizia, Sentenza C-391/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 ottobre 2025. — Braila Winds SRL contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 191, paragrafo 2, TFUE – Politica dell’Unione in materia ambientale – Regolamento (UE) 2021/1119 – Obiettivo della neutralità climatica dell’Unione – Direttiva (UE) 2019/944 – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Normativa nazionale che pone a carico dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili il pagamento di un’imposta sui redditi – Esenzione a favore dei produttori di energia elettrica da combustibili fossili e da biomassa. — Causa C-391/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato la legittimità di un'imposta rumena che colpisce i ricavi eccedenti dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, esentando i produttori da combustibili fossili. Ha dichiarato irricevibili le censure fondate su aiuti di Stato, libertà fondamentali e Carta, per insufficienza di motivazione o per difetto di collegamento con la controversia. Nel merito, ha escluso che la direttiva 2019/944 e il regolamento 2021/1119 ostino a tale prelievo fiscale.
Normativa rumena che tassa i sovraprofitti dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili ed esenta i produttori da combustibili fossili: irricevibilità delle censure su aiuti di Stato, libertà fondamentali e Carta; compatibilità con la direttiva 2019/944 e il regolamento 2021/1119.
La questione giuridica
Se una normativa nazionale che impone un'imposta elevata sui redditi aggiuntivi dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, esentando i produttori da combustibili fossili e, poi, i produttori da biomassa, costituisca: un aiuto di Stato a favore dei soggetti esentati; una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi; una violazione del diritto di proprietà; una misura incompatibile con la direttiva 2019/944 in quanto assimilabile a una fissazione del prezzo di vendita; e una misura contraria all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE e al regolamento 2021/1119 sugli obiettivi climatici.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato irricevibili le questioni relative agli articoli 107 e 108 TFUE, agli articoli 49 e 56 TFUE e all'articolo 17 della Carta per difetto di elementi sufficienti o per ipoteticità/incompetenza; ha poi affermato che la direttiva 2019/944 non osta a una normativa nazionale che assoggetti taluni produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili a un'imposta sui redditi derivanti dalla vendita al di sopra di un prezzo fissato dalla legge, perché una simile imposta non equivale, in sostanza, a una fissazione del prezzo di vendita e non incide sul perimetro regolatorio della direttiva. Parimenti, l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE non è invocabile in via diretta dai privati in assenza di una disciplina dell'Unione adottata ai sensi dell'articolo 192 TFUE, e il regolamento 2021/1119 non osta alla misura nazionale poiché esso impone agli Stati membri un quadro strategico complessivo per il raggiungimento della neutralità climatica, non vietando singole misure fiscali temporanee come quella controversa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva (UE) 2019/944
- Regolamento (UE) 2021/1119
- Direttiva 2008/118/CE
- Direttiva 2003/96/CE
- Regolamento (UE) 2018/1999
Normativa rumena su un'imposta sui ricavi dei produttori rinnovabili
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in una controversia tra Brăila Winds SRL, produttore eolico, e le autorità fiscali rumene. La società contestava un'imposta dell'80% sui redditi aggiuntivi derivanti dalla vendita di energia elettrica oltre una soglia fissata dalla legge, sostenendo che la misura fosse discriminatoria e incompatibile con il diritto dell'Unione.
Fatti e procedimento principale
L'articolo II della legge n. 259/2021 ha introdotto, dal 1° novembre 2021, un'imposta dell'80% sui redditi aggiuntivi dei produttori di energia elettrica calcolati sulla differenza tra il prezzo medio mensile di vendita e il prezzo di 450 RON/MWh. La stessa disciplina ha esentato i produttori da combustibili fossili, compresa la cogenerazione, e, successivamente, i produttori da biomassa. Brăila Winds, società del gruppo Engie, ha pagato l'imposta per il periodo novembre 2021-marzo 2022 e ha impugnato sia il decreto ANAF n. 64/2022 sia le dichiarazioni fiscali presentate sulla base di tale regime.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la normativa potesse costituire un aiuto di Stato a favore dei produttori esentati, con conseguente obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
- se la misura ostasse agli articoli 49 e 56 TFUE e all'articolo 17 della Carta;
- se la direttiva 2019/944 impedisse una disciplina che, di fatto, limiterebbe la libertà di fissazione del prezzo di vendita dell'energia elettrica;
- se l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE e il regolamento 2021/1119 ostassero a una tassa che penalizza i produttori rinnovabili rispetto ai produttori da combustibili fossili.
Ricevibilità: aiuti di Stato, libertà fondamentali e Carta
Sulla prima questione, la Corte ha ricordato che la qualifica di aiuto di Stato richiede, tra l'altro, un vantaggio selettivo valutato rispetto a un sistema di riferimento chiaramente individuato. Poiché il giudice del rinvio non aveva descritto in modo sufficiente il sistema fiscale normale, l'obiettivo e la struttura del regime, né la comparabilità tra produttori tassati ed esenti, la questione è stata dichiarata irricevibile.
Sulla seconda questione, la Corte ha rilevato che la società madre del gruppo Engie, stabilita in Francia, non era parte del procedimento principale e che mancavano elementi concreti per collegare la controversia agli articoli 49 e 56 TFUE. Quanto all'articolo 17 della Carta, la Corte ha osservato che mancava qualunque indicazione che la normativa rumena fosse adottata in attuazione del diritto dell'Unione, sicché non sussisteva la propria competenza. L'intera seconda questione è stata quindi dichiarata irricevibile.
Direttiva 2019/944: nessun ostacolo alla misura nazionale
Nel merito, la Corte ha interpretato la direttiva 2019/944 nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che tassa i redditi dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili al di sopra di un prezzo fissato dal legislatore. La direttiva mira a creare mercati dell'energia elettrica integrati, competitivi, centrati sul consumatore e trasparenti, ma non armonizza i regimi fiscali nazionali. Inoltre, l'imposta controversa perseguiva almeno in parte uno scopo di bilancio e non costituiva, in sostanza, una misura di fissazione del prezzo di vendita: il suo effetto sui prezzi era ritenuto troppo indiretto e aleatorio, incidendo solo sugli utili dei produttori.
Articolo 191, paragrafo 2, TFUE e neutralità climatica
Quanto all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la Corte ha ribadito che tale disposizione fissa obiettivi generali della politica ambientale dell'Unione e si rivolge al legislatore dell'Unione; non può quindi essere invocata direttamente dai privati per escludere l'applicazione di una normativa nazionale in assenza di un atto dell'Unione adottato ai sensi dell'articolo 192 TFUE.
La Corte ha poi esaminato il regolamento 2021/1119, che istituisce il quadro per la neutralità climatica entro il 2050. Ha osservato che il regolamento impone agli Stati membri di adottare misure necessarie a livello nazionale e di inserirle in una strategia complessiva, ma non vieta singole misure fiscali temporanee come quella rumena. La normativa controversa, limitata nel tempo e non idonea da sola a incidere in modo significativo sulle emissioni di gas a effetto serra, non impedisce il raggiungimento dell'obiettivo comune di neutralità climatica.
Dispositivo
La Corte ha concluso che:
- la direttiva 2019/944 non osta alla misura nazionale;
- il regolamento 2021/1119 non osta alla medesima misura;
- le questioni su aiuti di Stato, libertà fondamentali e Carta non sono state esaminate nel merito, per irricevibilità o difetto di competenza.
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