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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8541 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania relativa alla determinazione dell’ICI. Tra le questioni dedotte vi erano la competenza dell’organo comunale ad approvare l’aliquota ICI, contestando che tale competenza spettasse alla Giunta anziché al Consiglio, e la correttezza del calcolo dell’imposta sulla base della rendita catastale e delle categorie catastali presenti nella banca dati dell’Agenzia del Territorio.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione le contribuenti hanno depositato una proposta di conciliazione accettata dal Comune e dall’Agenzia. La Corte ha ritenuto l’accordo idoneo a determinare, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. L’estinzione ha comportato anche la caducazione delle pronunce dei precedenti gradi non ancora passate in giudicato. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 46

    estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere

    La conciliazione raggiunta tra le parti può far venir meno l’interesse alla decisione e determinare l’estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere.

  • D.L. n. 7602 del 2000

    Nel giudizio di merito era stata esaminata la questione dell’organo competente ad approvare l’aliquota ICI, individuato dalla Commissione Tributaria Regionale nella Giunta comunale anziché nel Consiglio.

  • Cass. n. 19907/2018

    La Corte richiama il principio secondo cui l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti è idoneo a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Cass. n. 5641/2015

    L’estinzione per cessazione della materia del contendere conseguente alla conciliazione comporta la caducazione delle pronunce rese nei precedenti gradi di giudizio, quando non siano ancora passate in giudicato.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio tributario, le parti raggiungono e documentano un accordo conciliativo idoneo a definire la controversia, il giudice può dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • La conciliazione rende normalmente superflua la decisione sulle questioni controverse, anche se riguardano la legittimità dell’atto impositivo, la competenza dell’ente o i criteri di calcolo del tributo.
  • L’estinzione per cessazione della materia del contendere può eliminare gli effetti delle pronunce dei precedenti gradi non definitive, ma non incide sulle decisioni già passate in giudicato.
  • In assenza di ragioni particolari, le spese possono essere compensate tra le parti quando la controversia si conclude mediante accordo conciliativo.
  • Per valutare una situazione analoga occorre verificare che l’accordo sia sottoscritto o comunque accettato da tutte le parti interessate, sia riferibile esattamente alla controversia pendente e sia depositato nel processo prima della decisione.

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