Sentenza n. 583/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Pratola Peligna - Servizio Urbanistica ed Edilizia, prot. n. 0013737 del 16 giugno 2025 avente ad oggetto: “Istanza di permesso di costruire “Opere in sanatoria ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 9582 del 13.07.2020 ditta Di Nino Catia e Di Nino Patrizia” eseguite in difformità alla Concessione Edilizia n. 65 del 30.11.2005 - Diniego di permesso di costruire” mediante il quale il detto Ente non ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria per le opere eseguite in difformità alla Concessione Edilizia n. 65 del 30 novembre 2005 di cui all’istanza prot. n. 9582 del 13 luglio 2020, prodotta dalle signore Di Nino Catia e Di Nino Patrizia; - del provvedimento del Comune di Pratola Peligna - Servizio Urbanistica ed Edilizia, prot. n. 0010763 del 14 maggio 2025 avente ad oggetto: “Istanza di permesso di costruire “Opere in sanatoria ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 9582 del 13.07.2020 ditta Di Nino Catia e Di Nino Patrizia” eseguite in difformità alla Concessione Edilizia n. 65 del 30.11.2005 - preavviso di diniego” mediante il quale il detto Ente comunicava ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 che “l’istanza di permesso di costruire per “opere in sanatoria i sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 9852 del 13.7.2020 ditta Di Nino Catia e Di Nino Patrizia” eseguite in difformità alla Concessione Edilizia n. 65 del 30.11.2005 - non presenta i requisiti per l’accoglibilità”; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dal ricorrente, ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 34 d.P.R. 380/2001, preceduto da preavviso di diniego, relativo a opere eseguite in difformità dal titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, comproprietarie di un immobile autorizzato con permesso di costruire, avevano presentato nel 2020 un'istanza di sanatoria mediante fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, sostenendo l'impossibilità tecnica di demolire le opere abusive senza pregiudicare le parti legittime dell'edificio. Dopo il nulla osta comunale subordinato alla produzione di ulteriore documentazione, nel 2025 avevano depositato nuovi elaborati tecnici, corredati da autorizzazioni sismiche del Genio Civile, che prevedevano invece interventi di demolizione su una parte dell'immobile e la sanatoria della restante porzione. Il Comune aveva ritenuto che tali elaborati stravolgessero il progetto originario e fossero incompatibili con l'istanza del 2020, respingendola. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, sostenendo che la nuova soluzione costituisse una mera integrazione o modifica riduttiva della domanda originaria, che il Comune avrebbe dovuto valutare nel merito o convertire in un diverso procedimento edilizio. Hanno inoltre chiesto una CTU per accertare la percorribilità tecnica degli interventi proposti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha rigettato l'istanza istruttoria di CTU, ritenendo che la legittimità del diniego potesse essere valutata sulla base degli atti. Il Collegio ha rilevato che la fiscalizzazione presuppone l'impossibilità di demolire le parti abusive senza pregiudizio per quelle legittime e che, secondo il corretto iter, la richiesta dovrebbe intervenire dopo un'ordinanza di demolizione che individui le opere da rimuovere. L'istanza del 2020 si fondava sulla demolibilità integrale dell'abuso e mirava alla fiscalizzazione totale; i nuovi elaborati del 2025, invece, attestavano la possibilità di demolire una parte delle opere e introducevano opere a farsi. Tale modifica non costituiva una semplice integrazione documentale, ma un progetto nuovo, fondato su presupposti tecnici e giuridici incompatibili con quelli dell'istanza originaria. Il Comune era tenuto a pronunciarsi esclusivamente sulla domanda del 2020 e non poteva sostituirsi alle ricorrenti nel modificare d'ufficio l'oggetto del procedimento, convertirlo in altro procedimento edilizio o valutare una domanda diversa da quella presentata. Le autorizzazioni sismiche del Genio Civile, riferite a un progetto diverso, non vincolavano il Comune nelle autonome valutazioni urbanistico-edilizie. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e il motivo infondato. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
Il testo richiama la sanatoria delle opere eseguite in parziale difformità e, in particolare, il comma 2 sulla c.d. fiscalizzazione dell'abuso.
La fiscalizzazione presuppone che la demolizione delle parti abusive non possa avvenire senza pregiudizio per le parti eseguite in conformità; non può essere invocata quando la stessa parte interessata presenta successivamente un progetto che attesta la demolibilità di una parte delle opere.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune comunicava il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La disposizione è richiamata quale base procedimentale del preavviso di diniego, senza specifica controversia sulla sua applicazione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Le ricorrenti prospettavano la conversione del procedimento da quello ex art. 34 a quello ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Il TAR esclude che il Comune potesse convertire d'ufficio l'istanza originaria in un diverso procedimento edilizio, poiché l'oggetto della domanda deve essere definito e modificato dal privato istante.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Le ricorrenti richiamavano il divieto di aggravio procedimentale.
Il richiamo non consente all'amministrazione di sostituirsi al privato nella modifica dell'oggetto della domanda né di valutare d'ufficio un progetto radicalmente diverso da quello originario.
Massime di principio
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 presuppone l'impossibilità di demolire le opere eseguite in difformità senza pregiudicare le parti dell'edificio conformi al titolo; se la demolizione è tecnicamente possibile, viene meno il presupposto della fiscalizzazione.
- Quando le integrazioni progettuali modificano radicalmente i presupposti tecnici e giuridici dell'istanza edilizia originaria, introducendo anche opere a farsi o interventi demolitori prima esclusi, esse non costituiscono una mera integrazione documentale ma una nuova domanda, incompatibile con il procedimento già avviato.
- L'amministrazione deve pronunciarsi sull'oggetto della domanda formulata dal privato e non può modificare o convertire d'ufficio un'istanza edilizia divenuta incoerente con i nuovi elaborati; spetta all'interessato ritirare la domanda originaria e presentarne una nuova conforme al progetto modificato.
- Il parere o l'autorizzazione del Genio Civile, se riferito a un progetto diverso, non vincola il Comune nelle autonome valutazioni urbanistico-edilizie e non impone il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
- La richiesta di fiscalizzazione dovrebbe essere preceduta dall'individuazione, mediante provvedimento dell'amministrazione, delle parti dell'immobile da rimuovere e della relativa incompatibilità della demolizione con la conservazione delle opere legittime.
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