Sentenza n. 13236/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13299/2024, pubblicata in data 27/12/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 2461/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e al pagamento di complessivi euro 2.000,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13299/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre interessi. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, chiedendo l’ordine di adempiere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell’inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo ritualmente notificato il ricorso e definitivamente consolidato il titolo giudiziale. Ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l’Amministrazione non aveva dimostrato né dedotto l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato a dare esatta esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla comunicazione se anteriore, assicurando l’attribuzione della Carta e il pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi secondo il titolo. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, destinato a intervenire, previa richiesta della ricorrente, qualora decorra inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dal TAR.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato e l’attuazione concreta degli effetti favorevoli della pronuncia.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, compreso l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Ricollega alla tutela di ottemperanza la verifica della corretta attuazione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione dell’azione esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica del docente, alla quale il giudicato del giudice ordinario aveva ricondotto il diritto della ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è definitivo, è stato ritualmente notificato e il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso senza adempimento.
- L’amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi all’obbligo per ragioni di opportunità, difficoltà pratica o carenza di risorse finanziarie; la discrezionalità amministrativa residua riguarda, al più, le modalità concrete di esecuzione, non l’an e il quando dell’adempimento.
- L’inerzia dell’amministrazione obbligata, non accompagnata dalla prova dell’avvenuto adempimento o da una giustificazione dell’inadempimento, integra inottemperanza e legittima l’accoglimento della domanda di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a sostituirla in caso di ulteriore inerzia, previa richiesta della parte vittoriosa.
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