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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Roma, Sezione 5B

PER LA DECLARATORIA di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero (Spagna) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado.

Giustizia amministrativa202511064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 7 giugno 2024 per il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, del titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel termine complessivo massimo di 120 giorni risultante dal combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'Amministrazione. Ha rilevato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito è l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; ai sensi del comma 6, deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni. Poiché alla data di proposizione del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso, il Collegio ha accertato il silenzio-inadempimento e ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando anche la natura seriale e il rilevante numero di procedimenti analoghi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all'Amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se occorrono integrazioni, richiederle all'interessato.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine per la verifica e l'eventuale integrazione, il termine complessivo massimo può raggiungere quattro mesi.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    Ha disposto la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito, cui fa capo la competenza già riferita al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l'obbligo dell'autorità competente di provvedere e, conseguentemente, il silenzio-inadempimento.
  • Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano necessarie integrazioni, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine stabilito in sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordine giudiziale.
  • La qualificazione di un procedimento come procedimento di massa, caratterizzato da un elevato numero di richieste, può essere considerata dal giudice nella determinazione del termine assegnato all'Amministrazione per concludere il procedimento, senza escludere l'obbligo di adottare comunque un provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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