Sentenza n. 4735/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.r.g.a. Trento, sez. unica, 11 giugno 2024 n.561, che ha respinto il ricorso n.454/2005 R.G. proposto per l’annullamento: a) del provvedimento di estremi non indicati, notificato il giorno 26 marzo 2024, con cui il Responsabile del Servizio edilizia privata del Comune di Ledro ha respinto la domanda di permesso di costruire 1°agosto 2023 prot. n. c_m 313-01/08/2023 -0013669/9 presentata dalla Agricola Lares per la ristrutturazione edilizia, con ricostruzione tipologica, di un edificio diruto di proprietà sito in quel Comune, località Palò, in Val Concei e corrispondente alle particelle edificatorie 289 e 290/1 del relativo catasto; b) del parere 1à febbraio 2010 prot. n. S013/2024/1.2-2010-85/FDS-CB del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento; e di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato ovvero consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia, con ricostruzione tipologica, di un edificio rurale diruto, nonché parere provinciale paesaggistico-urbanistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale deducendo, in primo grado, la violazione e falsa applicazione dell’art. 107 della legge provinciale di Trento n. 15/2015, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e di contraddittorio, sviamento, contraddittorietà, incongruità, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per mancato esame delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto. In appello la società ha contestato la sentenza del TRGA Trento, sostenendo che la consistenza originaria dell’edificio avrebbe potuto essere ricostruita, in termini di attendibilità e verosimiglianza, mediante le murature residue, la planimetria catastale storica, gli atti notarili e gli altri documenti d’archivio. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché il Comune avrebbe prima richiamato il criterio dell’attendibilità e poi preteso una prova rigorosa dell’esatta configurazione del fabbricato, nonché l’insufficiente considerazione delle osservazioni ex art. 10-bis. Infine, ha censurato l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum della società proprietaria di immobili vicini e di una proprietaria confinante o vicina.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 107 della l.p. n. 15/2015, la ristrutturazione mediante ricostruzione di un edificio diruto presupponga la possibilità di accertarne la preesistente consistenza, così da riprodurne superficie e volumetria originarie. Nel caso concreto erano rimaste soltanto porzioni di muratura perimetrale, dalle quali risultavano la pianta e la localizzazione, ma non l’altezza, la volumetria e l’effettiva consistenza dell’edificio. Gli atti notarili, la documentazione catastale e le descrizioni storiche non erano sufficienti a colmare tale lacuna, né potevano sostituire evidenze fisiche o documentali idonee a identificare la forma complessiva del manufatto. La ricostruzione filologica o tipologica prevista dalla disciplina provinciale riguarda le modalità costruttive e i materiali, ma non consente di superare l’assenza dei dati dimensionali essenziali. Il diniego comunale è stato quindi ritenuto ragionevole, coerente con il parere provinciale e adeguatamente motivato, anche considerando che l’area era agricola di pregio, sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e soggetta al divieto di nuove costruzioni. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990: l’amministrazione non è tenuta a confutare puntualmente ogni osservazione del privato, quando le ragioni ostative risultino chiaramente dalla motivazione finale del diniego. È stato infine ritenuto ammissibile l’intervento ad opponendum dei proprietari di immobili vicini, titolari di un interesse anche di mero fatto, concreto e dipendente dalla controversia, al mantenimento del diniego e alla tutela del pregio paesaggistico, ambientale e immobiliare del contesto. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 107 l.p. Trento n. 15/2015
“previo parere della CPC è consentita la ricostruzione filologica o tipologica dei manufatti distrutti [...] in presenza di elementi perimetrali tali da consentire l’identificazione della forma e sulla base di documenti storici o fotografie d’epoca”
La ricostruzione filologica o tipologica di manufatti distrutti è ammessa solo quando gli elementi perimetrali e la documentazione storica consentano di identificare la forma del manufatto e, quindi, la sua consistenza essenziale.
art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
“costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”
La ricostruzione di un edificio crollato mantiene natura di ristrutturazione edilizia solo se è possibile accertare la preesistente consistenza, inclusi i dati necessari a determinare superficie, altezza e volumetria.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’amministrazione non deve confutare puntualmente tutte le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto quando le ragioni ostative risultano chiaramente dalla motivazione del provvedimento conclusivo.
Massime di principio
- La ricostruzione di un edificio diruto può essere qualificata come ristrutturazione edilizia, anziché come nuova costruzione, solo quando la preesistente consistenza del manufatto sia accertabile con sufficiente attendibilità, in modo da determinare almeno ingombro, altezza, superficie e volumetria originari.
- Le sole tracce della pianta dell’edificio, le fondazioni o porzioni di muratura perimetrale, gli atti notarili e la documentazione catastale non sono sufficienti a dimostrare la preesistente consistenza quando non consentono di ricostruire altezza, volumetria e configurazione complessiva del fabbricato.
- La disciplina che consente la ricostruzione filologica o tipologica di manufatti distrutti non attenua il requisito della prova della consistenza dimensionale preesistente: il riferimento alle caratteristiche costruttive e ai materiali non può colmare l’assenza dei dati essenziali sull’ingombro del fabbricato.
- In presenza di un edificio diruto ubicato in area agricola di pregio sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e soggetta a divieto di nuove costruzioni, è legittimo negare il permesso di costruire quando la ricostruzione progettata non possa essere parametrata a una consistenza originaria sufficientemente certa.
- Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione presentata ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, se il provvedimento finale espone con chiarezza ragioni ostative incompatibili con l’accoglimento dell’istanza.
- L’intervento ad opponendum è ammissibile quando il terzo dimostri un interesse anche di mero fatto, dipendente o accessorio rispetto alla controversia, dal quale possa derivare un vantaggio indiretto e riflesso dal mantenimento dell’atto impugnato; tale interesse può derivare anche dalla vicinanza dell’immobile e dall’esigenza di tutelare il pregio paesaggistico e il valore del contesto.
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