Cassazione Penale, Ordinanza n. 33788/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifico il motivo relativo alla responsabilità, inammissibile per novità e mancata specifica devoluzione il motivo sull'aggravante del pubblico servizio e manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, relativo all'utilizzazione di acqua proveniente da un allaccio abusivo. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sulla responsabilità penale, ma è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e prospettava una ricostruzione alternativa ed esplorativa dei fatti, nonostante l'imputata fosse l'utilizzatrice dell'acqua proveniente dall'allaccio abusivo. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, prevista dall'art. 625, n. 7, c.p.; tale motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni non devolute con la necessaria specificità al giudice di appello e non riconducibili a questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente. Il terzo motivo denunciava violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché il procedimento riguardava un furto pluriaggravato, con pena minima superiore ai limiti previsti dall'art. 131-bis, primo comma, c.p.
Norme richiamate
art. 625, n. 7, c.p.
destinazione della cosa a pubblico servizio
La disposizione è richiamata quale aggravante contestata nel furto; il motivo relativo alla sua applicazione non è stato esaminato nel merito perché dedotto per la prima volta o comunque senza specifica devoluzione al giudice di appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
quanto alla violazione di legge
È richiamato per affermare l'inammissibilità in cassazione delle questioni non dedotte nei precedenti gradi, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente.
art. 131-bis, comma 1, c.p.
particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità non è applicabile quando si procede per un furto pluriaggravato la cui pena minima supera il limite stabilito dalla disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e che si limiti a prospettare una ricostruzione alternativa o meramente esplorativa dei fatti.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute con la necessaria specificità al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento oppure non deducibili in precedenza.
- L'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di appello deve essere dichiarata anche dalla Corte di cassazione, d'ufficio e indipendentemente dalla decisione adottata nella fase precedente, poiché le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato contestato prevede, anche per effetto delle aggravanti, una pena minima superiore al limite stabilito dall'art. 131-bis, comma 1, c.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33836/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33837/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33838/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33840/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33844/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33845/2026 del 17/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →